Coronavirus: il divieto di licenziamento si applica ai licenziamenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto?

Volevo un parere da parte vostra riguardante la procedura di licenziamento in base al nuovo decreto-legge n. 18/2020. Questa la mia situazione: ho ricevuto e firmato ,insieme al mio datore di lavoro,una lettera di licenziamento nei miei confronti , per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge numero 604 del 15-07-1966. Lettera firmata in data 28-02-2020. Volevo sapere se rientro anche io nel nuovo decreto legge oppure no, quindi rispettando i tempi di preavviso da contratto che ho di 2 mesi, il 30-04-2020 sarà per me l'ultimo giorno di lavoro.
Utente 3080

L’Avvocato risponde:

CF
Carlo Ferrara
Avvocato Familiarista

Risposta in data 30/03/2020

Egregio utente n. 1012 cerco di rispondere al quesito da Lei posto. La norma di riferimento è l'art. 46 D.L n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia) il quale espressamente prevede la "sospensione" delle procedure di licenziamento, collettivo ed individuale (per giustificato motivo obiettivo), a decorrere dal 23/02/2018 e sino al 22/05/2020. Lei afferma di essere stato licenziato il 28/02/2020 con termine di preavviso di gg. 60 che scaderebbero il 30/04/2020. Le vuol sapere se il Suo caso rientra o meno nella proroga del rapporto di lavoro. In termini generali la risposta "sarebbe" positiva. Invero, stante il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il preavviso, cui è da attribuire efficacia reale, costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, sicchè il preavviso comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro stesso e di tutte le connesse obbligazioni sino alla scadenza del relativo termine, che per altro, rimane sospeso in caso di malattia. (cfr. fra le tante Cass. n. 17334/2004). Il rapporto di lavoro continua sino al termine del rapporto di lavoro ed esso rimane "sensibile" a tutti gli eventi sopravvenuti, quale appunto, un intervento legislativo che sospenda l'efficacia dei licenziamento come nel nostro caso. In merito all'applicazione della norma anche al suo caso ho usato il condizionale. Invero, la descrizione che Lei fa degli aventi non è molto chiara. Mi spiego: Lei afferma di aver firmato "insieme" al datore di lavoro la lettera di licenziamento. Tale espressione è equivoca. Non è dato sapere se Lei si sia semplicemente limitato a sottoscrivere la lettera di licenziamento per ricevuta, affermandone la mera conoscenza o se abbia sottoscritto una dichiarazione di accettazione del licenziamento, magari con rinuncia di eventuali diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Nel primo caso non vi sarebbero problemi per l'applicazione della sospensione sino al 22 maggio. Nel secondo caso occorrerebbe affrontare ulteriori problematiche che oltrepassano i limiti del quesito posto. Cordialità avv. Carlo Ferrara

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