Conservatorio di musica (comparto Alta Formazione Artistica e Musicale, livello universitario ai sensi della Legge 508/1999), regolamento interno sul pagamento delle ore di didattica aggiuntiva eccedenti il tetto delle 324 ore annuali stabilito dal CCNL. Un articolo di detto regolamento dispone il pagamento di queste ore (con risorse attinte dal bilancio del Conservatorio) solo se "la lezione è stata effettivamente tenuta". In pratica, se lo studente è stato assente, l'ora di lezione non viene pagata. Mi pare che ciò sia incompatibile con le norme sul diritto del lavoro, visto che (a quanto mi risulta) persino il lavoratore a cottimo ha diritto alla retribuzione se la prestazione non si è svolta per motivi indipendenti dal suo comportamento. Intendo presentare ricorso ma avrei bisogno di espliciti e pertinenti riferimenti normativi, potete fornirmeli? Grazie. Cordialmente
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita dovrebbe procedere con una diffida di pagamento nei confronti dell'Istituzione di Alta Formazione (A.F.A.M.) e successivamente - in caso di diniego - con un ricorso al Giudice del Lavoro. Se ha necessità di assistenza o se ritiene anche solo di voler approfodnire le questioni giuridiche sottese al caso di specie, resto a cortese disposizione ai miei recapiti. Cordiali saluti Avv. Francesco Magnosi
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