Salve , ho da porVi un quesito nell'ambito della successione ereditaria. Nello specifico, vorrei sapere se possibile esperire un'azione di riduzione nei confronti di mia sorella e se per farlo devo prima far valere un'azione di simulazione. Mia sorella nel 2005 ha ricevuto un immobile non per donazione diretta, bensì risulta in atto l'acquisto della nuda proprietà. Alla morte di nostro padre lei ottiene la piena proprietà dell'immobile che per quanto ne sappia , non ha pagato di proprio conto. cito testualmente ciò che è scritto in atto che all'epoca non prevedeva traccia di pagamenti in quanto antecedente alla legge Bersani : "II prezzo dichiarano le parti averlo convenuto in complessivi euro 92.000,00 (novantaduemila virgola zero) oltre IVA, riferibili, quanto ad euro 59.800,00 al valore dell'usufrutto e, quanto ad euro 32.200,00, al valore della nuda proprietà, e di averlo regolato tra di loro prima d'ora al di fuori del presente atto, onde la parte venditrice, come innanzi rappresentata, rilascia a quella acquirente quietanza di saldo con rinunzia ad ogni eventuale diritto d'ipoteca legale dovesse spettare". Alla mia richiesta di ottenere la quietanza rilasciata al momento dell'acquisto, mi è stato detto che dato tutto il tempo passato (17 anni) non riusciva più a trovarla. Chiedo cortesemente se ritenete opportuno di poter agire per riduzione, oppure è una questione troppo complicata da poter attuare, e quindi cercare una sorta di accordo? Tengo a precisare di riuscire con difficoltà a ottenere un accordo quindi se non troppo complicata e se possibile, preferirei agire per riduzione della quota legittima, inoltre non sono in possesso di alcun documento o prova, che attesti l'avvenuta donazione mascherata da compravendita. RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione porgo cordiali saluti
Buonasera. Può esercitare l'azione di riduzione se è stata lesa la Sua quota di legittima. In tal caso deve esercitare l'azione di riduzione subordinata all'accertamento della simulazione relativa (ossia una donazione mascherata da una vendita). Per valutare se è opportuno o meno agire in giudizio occorre comprendere di cosa è composto il patrimonio ereditario e cosa è stato eventualmente donato a Lei in vita e cosa è stato donato agli altri eredi. Se effettivamente si rinviene una lesione della legittima può certamente agire in giudizio (in tale sede potrà richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, ossia che il giudice ordini al convenuto l'esibizione della quietanza di pagamento della vendita del 2005). Resto a disposizione nel caso necessiti di una consulenza più approfondita, potendo richiedere una consulenza diretta tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buonasera. La cosiddetta donazione indiretta, come quella in esame, dove, probabilmente, la vendita dell’immobile corrisponde di fatto ad una donazione, può essere impugnata in caso di lesione della quota legittima degli eredi, mediante azione di riduzione, entro cinque anni dalla morte del de cuius. In tal caso, la controparte chiamata in giudizio (quindi, Sua sorella) dovrà dare prova del pagamento effettivo del prezzo convenuto per la vendita dell’immobile, per dimostrare che non si è trattato di una donazione. Per una consulenza più accurata, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi, per un preventivo, alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buonasera, ci sono diversi criteri da seguire per poter procedere alla riduzione. Pertanto occorre approfondire la questione e visionare la documentazione in Suo possesso. Se desidera ricevere una consulenza legale approfondita puà contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo e sarò ben lieto di fornirle un parere completo. La consulenza va concordata ed è a pagamento. Cordali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
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