Un genitore vedovo ha 3 figli (A-B-C-). Il genitore in vita dona un immobile ad un figlio (A) riservandosi l’usufrutto fino alla morte. Nell’atto di donazione non è citata la “dispensa da collazione” ed escludo una integrazione successiva all’atto originario. Casi che si prospettano alla morte del de cujus: 1) L’immobile oggetto di donazione deve essere inglobato nella successione e divido tra i 3 fratelli ? 2) Il figlio A puo’ rinunciare all’eredità e tenersi quindi l’immobile ? In caso pero’ di lesione della legittima gli altri eredi possono fare azione di riduzione, e quindi il figlio A deve restituire la quota eccedente la quota legittima? 3) Nel caso di cointestazione dell’immobile ai 3 fratelli, se uno dei 3 decide di sua iniziativa di ristrutturare l’immobile, occorre il consenso obbligatorio degli altri 2 e se sì come fare per bloccare i lavori nel caso uno dei fratelli abbia deciso di farli partire ugualmente? La stessa cosa vale anche per la vendita o locazione: consenso sempre di tutti è 3 altrimenti è tutto bloccato? Grazie mille
Buonasera. Devo rispondere in modo affermativo a tutti i quesiti posti, tranne quelli relativi al paragrafo “3”. In particolare: i lavori di ristrutturazione dell’immobile in comproprietà, se costituiscono innovazioni, devono essere approvati dalla maggioranza dei comproprietari che rappresentino almeno due terzi del valore complessivo dell’immobile. La vendita, invece, essendo un atto di straordinaria amministrazione, necessita del consenso di tutti i coproprietari, mentre per la locazione, in quanto atto di ordinaria amministrazione (per consolidata giurisprudenza), è sufficiente la maggioranza semplice. Per una consulenza più accurata, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Gentile Utente, stante l'intervenuta donazione della nuda proprietà, alla morte del de cujus, l'immobile donato non va in successione e quindi non va diviso tra i 3 fratelli. Nel caso di comunione di un bene trovano applicazione le norme ex art 1100 c.c. e susseguenti. Per approfondimenti può contattarmi ai miei recapiti indicati nel website. Avv. Beniamino Iacovo
Buongiorno, La rinunzia all'eredità consiste in una dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e da inserirsi nel registro delle successioni, con la quale l'erede manifesta la volontà di non subentrare al defunto nei suoi diritti e rapporti, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un testamento Per una consulenza approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website e fissare una consulenza. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
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