Libretto postale cointestato con p.f.: dubbi

Sono cointestataria di un libretto postale con pari facoltà di ritiro con mio padre, il quale è deceduto. Mia madre e i miei fratelli non vogliono riconoscermi il 50% esclusivo del capitale giacente sul libretto e pertanto, non si presentano presso l’ufficio postale che sta gestendo la pratica di successione (tra l’altro avviata per comodità da loro) ad accettare la ripartizione/liquidazione delle somme spettanti, che le Poste opererebbero in questo modo: il 50% a me in quanto cointestataria e il restante 50% fra tutti gli eredi legittimi del de cuius (me inclusa). Sollecitati dall’ufficio postale a presentarsi congiuntamente per dar corso, i miei fratelli e mia madre hanno risposto che intendono ricorrere alla volontaria giurisdizione allo scopo di ottenere una ripartizione diversa delle quote spettanti. Ho forse da temere che non mi sia riconosciuto il 50% delle somme giacenti sul libretto cointestato? Posso a questo punto chiedere ed ottenere dalle Poste lo scorporo del suddetto 50% destinato a me? Come devo procedere, per tutelarmi? Grazie dell’attenzione. Cordiali saluti
Utente 9291

L’Avvocato risponde:

Buonasera, la cointestazione del libretto postale implica che alla morte di uno dei due titolari l'altro ha diritto a trattenere per sé il 50% del libretto, mentre l'altro 50% andrà in successione agli eredi (compreso Lei). Pertanto, se il figlio cointestatario del libretto è anche erede, quest'ultimo avrà diritto alla prima metà in quanto di sua proprietà e a una quota della seconda metà divisa con gli altri eredi. Inoltre, come indicato dall'art. 6 del regolamento per la sottoscrizione dei libretti postali, "In caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell’espletamento della pratica di successione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, ad agire disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del libretto, il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente. Resta salva la facoltà degli eredi, congiuntamente, e del cointestatario superstite di richiedere la quota di rispettiva spettanza del saldo del libretto”. Quindi poiché nel caso specifico non c'è l'accordo tra i coeredi, Poste non può pagare e Lei ha l'unica via di richiedere un provvedimento al giudice per lo sblocco della sua quota del conto e del libretto. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Gentile Utente, al fine di poter rispondere adeguatamente al suo quesito occorre un approfondimento . Per ulteriori informazioni può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website. La consulenza va concordata ed è a pagamento. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI

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