Vendita immobile interrotta causa decesso venditore

Buonasera, il quesito è il seguente: in data 05/08/21 è stata firmata una regolare proposta di acquisto immobiliare da parte di entrambe le parti contraenti. È stato dato un assegno da 10000€ quale caparra (non ancora incassato) ed è stata fissata come data ultima del rogito il 15/10/21. Dopo circa un mese dalla proposta, purtroppo è venuta a mancare la parte venditrice. Il successore, citato dal testamento, ha deciso di portare avanti le pratiche di successione in modo autonomo. La lettura del testamento è già avvenuta, manca però la successione e di fatto non sappiamo quando arriverà, anche perché il venditore non si è dimostrato molto collaborativo e ci sta facendo perdere tempo. Considerando che siamo quasi un mese oltre l' ultima data fissata per il rogito, nonostante il lutto avvenuto, secondo lei ci sarebbero gli estremi per andare in causa e chiedere i danni al successore? Ho dovuto prende casa in affitto e dare disdetta ad imprese con le quali avevo preso accordi per iniziare i lavori di ristrutturazione. La ringrazio per la disponibilità.
Utente 11113

L’Avvocato risponde:

Buonasera. La data prevista per il rogito, in genere, non è mai essenziale o perentoria, salvo espesso patto contrario. Pertanto, prima di rivolgersi al Giudice, è neessario inviare alla controparte formale messa in mora, intimandogli di sottoscrivere il rogito notarile entro un termine inderogabile (che non deve essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. di messa in mora). Trascorso inutilmente il suddetto termine, potrà agire in giudzio per la risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento dei danni subiti. Per una consulenza più accurata, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi, per un preventivo, alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buonasera, secondo unanime giurisprudenza la morte del promittente venditore non è idonea, di per sé, a far fallire la stipula del contratto definitivo (rogito). Il promissario acquirente, pertanto, potrà chiedere agli eredi del promittente venditore deceduto di stipulare il contratto definitivo e, di conseguenza, di perfezionare il trasferimento del bene; in mancanza, potrà rivolgersi al giudice per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto. Secondo i giudici, inoltre, l’obbligo per gli eredi di stipulare il contratto definitivo non viene meno nemmeno nel caso di eredità accettata con beneficio di inventario. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo

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