Buongiorno, volevo sapere se pagando gli assegni di mantenimento in contanti avrei comunque diritto alla deduzione nel 730 ovviamente facendo una ricevuta ove sono presenti tutti i dati relativi ai coniugi e alla mensilità in oggetto.
Buongiorno, la Commissione Tributaria Provinciale di Terni con sent. n. 326 del 15.11.2016, rileva che: "Va osservato che non soltanto la norma non impone che il pagamento avvenga necessariamente attraverso assegni, bonifico, bollettino postale o altre modalità formalizzate, ma l'esigenza preminente per l'ordinamento giuridico (quella di tutelare e sollecitare la solidarietà famigliare anche in una fase di attenuazione del rapporto matrimoniale o addirittura successivamente alla cessazione del medesimo, quale è quella della separazione o del divorzio) induce a ritenere che il pagamento in contanti, manifestazione di particolare fiducia tra i coniugi ancorchè separato o ormai divorziati, non debba essere in alcuno modo ostacolato, neanche rendendo particolarmente difficoltosa la prova del pagamento. Da qui deriva che l'effettività del pagamento, possa essere provata in ogni modo e, dunque, anche con una dichiarazione scritta dal coniuge beneficiario dell'assegno sia pure resa in data successiva alla erogazione delle somme". Pertanto può pagare l'assegno di mantenimento in contanti dietro sottoscrizione di idonea ricevuta e supportata (io consiglierei) da un accordo scritto e firmato da entrambi gli ex coniugi. A disposizione, Avv. Mariacristina Greco
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