L'art. 476 che punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale prevede al primo comma che: "Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni". Il comma II prevede una circostanza aggravante, ossia che: "Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da 3 a 10 anni". Tale norma prevede quindi al secondo comma che se la falsità riguarda un atto fidefacente (ossia - appunto - di atto che fa fede fino a querela di falso) la pena è maggiore. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Salve, avrei bisogno di un suo aiuto. Sono una studentessa universitaria, mio padre è invalido civile all'80% (invalidità riconosciuta dall'Inps). È stato anche riconosciuto inabile in modo assoluto e … Leggi tutto