Acquisto prima casa: perderemo la caparra?

Buongiorno io e il mio compagni stiamo acquistando la prima casa abbiamo firmato una proposta di acquisto il 19 marzo con caparra di 10 mila euro Nella proposta cera la clausola sospensiva che diceva che entro il 30 maggio dovevamo avete l’ottenimento del mutuo Nella data 28 maggio abbiamo avvisato agenzia e venditore con raccomandata che avremmo avuto bisogno di qualche giorno in più per terminare le carte per l’ottenimento del mutuo. In data primo giugno ieri la banca mi chiama e mi dice che loro sono pronti il mutuo è stato accettato e loro erano pronti , nel frattempo il mio compagno viene chiamato dall’agenzia che il venditore aveva un’altro proposta . La mia domanda era se ora il venditore accettato l’altra proposta a noi cosa succede ? Perdiamo l’intera caparra o ci deve essere restituita per intera o se non il doppio ? Grazie
Utente 7856

L’Avvocato risponde:

Gentile Utente, il venditore non è legittimato a recedere automaticamente dal contratto soltanto perchè al 30 maggio non è stato ancora concesso il mutuo. E' legittimato a recedere soltanto se il termine del 30 maggio è stato espressamente previsto come TERMINE ESSENZIALE (e deve in tal caso restituire la caparra. Il mancato ottenimento del mutuo non è un inadempimento che legittima a trattenere la caparra). Se il venditore ha nel frattempo venduto o promesso in vendita l'immobile ad altri dovrà corrispondere il doppio della caparra. Suggerisco di inviare una formale raccomandata A/R al venditore (queste fasi devono avvenire tutte per iscritto) con la quale comunica che in il 1 giugno ha ottenuto la concessione del mutuo e pertanto lo invita a stipulare il rogito. Con l' espresso avvertimento che in mancanza richiederà il doppio della caparra. Se necessita di assistenza o consulenza resto a disposizione (in queste fasi, in ogni caso, è sempre consigliabile farsi assistere da un Avvocato). Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, premesso che bisognerebbe visionare la proposta di acquisto, se non è stato espressamente previsto come essenziale il termine per la concessione del mutuo, potete richiedere il doppio della caparra. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 02/06/2021

Buongiorno, probabilmente ho fatto un pasticcio col pc.. Comunque riassumendo, se nel contratto preliminare non è stata inserita una clausola che disciplinasse lo scioglimento del contratto in caso di mancata erogazione del mutuo entro una certa data (considerata come essenziale) e Voi avete ritardato solo di qualche giorno, il venditore non poteva vendere, e se l’ha fatto vi è debitore del doppio della caparra. Ovviamente è un parere dato senza conoscere i documenti. Cordiali saluti.

Migliaia di persone cercano un parere legale come questo. Registrati come avvocato e trova nuovi contatti.

Sei un Avvocato? Registrati!

Avvocati specializzati in Diritto Civile

Hai bisogno di un avvocato online?
Richiedi una consulenza legale su deQuo. Oltre 3.000 avvocati sono a tua disposizione. Parla con uno specialista, anche gratis.
Decorazione