Compravendita: che succede se ci sono problemi coi lavori?

Salve, ho sottoscritto l'anno scorso un atto di nomina e sono subentrata in qualità di terzo alla compravendita tra la società costruttrice di un immobile e un soggetto privato, versando a lui a mezzo bonifico l'importo pari alla caparra che lo stesso aveva rilasciato alla ditta nel momento dell'accettazione della proposta di vendita. In pratica l'immobile IN COSTRUZIONE non lo acquisterà più l'altro soggetto ma dovrei acquistarlo io. Vorrei sapere come recedere dalla nomina in quanto il certificato di agibilità dell'immobile in costruzione non è ancora disponibile e l'impresa continua a rinviare i tempi di ottenimento, essendo comunque disponibile a darmi la disponibilità dell'immobile stesso a mezzo di preliminare sottoscritto presso un notaio. A questo punto non vorrei perdere la caparra versata e la provvigione già pagata all'agenzia immobiliare
Utente 9884

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita visionando la documentazione in suo possesso, il venditore ha l'obbligo di vendere l'immobile dopo aver regolarizzato tutta la documentazione ed aver reso l'immobile agibile ed abitabile. Pertanto, nel caso in cui l'immobile non dovesse essere regolarizzato può risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento. Grazie per l'attenzione e si rimane a completa disposizione per ogni necessità. Avv. Francesco Magnosi
Buongiorno, il venditore ha l’obbligo di produrre il certificato di agibilità. In difetto Lei potrà richiedere la risoluzione del contratto preliminare, ottenendo anche la restituzione della caparra che ha già provveduto a versare. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Buonasera. Un immobile privo di agibilità è incommerciabile, pertanto, entro la frma del rogito notarile, il venditore ha l’obbligo di presentare all’acquirente il relativo certificato di agibilità, salvo diverso accordo tra le parti. In mancanza, l’acquirente può rifiutarsi di firmare il contratto definitivo e chiedere la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore, ottenendo anche l’eventuale rimborso della caparra già versata, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni. Per ulteriori chiarimenti, email: avvdecrescenzochiocciolalberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo

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