Compravendita immobiliare: chi ha ragione?

Buongiorno Io sono il proprietario Preliminare CON DATA PERENTORIA scaduto FINE MARZO fine aprile l agenzia mi dice che l acquirente versa altri soldi per spostare il rogito a FINE MAGGIO l agenzia mi fa firmare la proroga e mi consegna altri soldi Ora chiamo l agenzia e vengo a sapere che l acquirente NON HA FIRMATO LA PROROGA pur avendo consegnato l assegno all agenzia Assegno che il ho incassato in buona fede non pensando minimamente che l acquirente non firmasse Ora se a fine maggio il rogito ancora non si fa ? Mi è venuto il dubbio che l ulteriore somma versata dall' acquirente possa ritorcersi contro di me non poggiando su nulla di scritto firmato dall' acquirente Io potrei comunicare che il preliminare si intende risolto visto che era specificato che la data di fine marzo era considerata perentoria e trattenere la prima caparra come risarcimento Ma la seconda caparra ? Pensavo di restituirla all acquirente Sennò ? non so ..mi pare come possa essere un arma che l acquirente potrebbe usare Grazie
Utente 12078

L’Avvocato risponde:

Buongiorno. Per poterLe rispondere occorre prendere visione del preliminare e della successiva proroga sottoscritta. In linea di massima quando è previsto un termine considerato "perentorio" o "essenziale" a tale scadenza il contratto è automaticamente risolto con possibilità di trattenere la caparra confirmatoria a titolo di risarcimento del danno, se l'inadempimento è da imputare all'altra parte [se il contratto era, invece, sottoposto ad una condizione che non si è avverata (ad esempio: ottenimento del mutuo) la somma va restituita in quanto non vi è inadempimento]. Ora, occorre: 1) verificare se con la proroga le parti hanno correttamente derogato a tale accordo originario, e quindi previsto un'altra data e se tale termine prorogato sia sempre da considerarsi essenziale, con la conseguenza che il contratto sarà da intendersi risolto a fine maggio. 2) occorre verificare a quale titolo è stata versata la seconda somma (caparra o acconto sul prezzo?) 3) potrebbe essere opportuno eventualmente inviare una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con la quale si intima all'acquirente di stipulare il rogito entro e non oltre 15 giorni, avvertendolo che in mancanza il contratto sarà automaticamente risolto e quindi tratterrà la caparra confirmatoria. Ne parli con il Suo Avvocato. Se non ne ha uno - se vuole - può richiedere una consulenza diretta tramite il mio profilo ed inviare la documentazione in Suo possesso al mio indirizzo e-mail, così da poter meglio verificare tutto e ricevere una consulenza più accurata. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it

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