Decreto ingiuntivo: serve a recuperare un credito?

Gentili Avvocati,vorrei sapere se per il recupero di un credito si può ricorrere a decreto ingiuntivo in gratuito patrocinio.Quali sarebbero le spese ammesse e se le spese legali verranno poi addebitate al debitore.grazie
Utente 6622

L’Avvocato risponde:

Egr.Utente Il gratuito patrocinio è riconosciuto, in via generale, per qualsiasi tipo di contenzioso in tribunale: dalle cause civili a quelle penali, dalle impugnaz. dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato per finire a quelle in Commissione Tributaria per la difesa contro le pretese del fisco o le cartelle esattoriali. Volendo essere più esemplificativi , il gratuito patrocinio è riconosciuto in via civile, per il recupero dei crediti o la difesa dalle pretese dei creditori, oppure, ad esempio, in materia condominiale e di locazione; per le azioni a tutela della proprietà; in ambito societario o per le questioni in materia di proprietà intellettuale e diritti d’autore ed ancora, per gli incidenti stradali (non per la fase stragiudiziale di richiesta di indennizzo all’assicurazione). Anche per le controversie contro banche o in materia ereditaria e - come nella sua richiesta - per tutti procedimenti di ricorso per decreto ingiuntivo. Ancora si può annoverare l'istituto di gratuito patrocinio in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli ecc. ed in campo tributariao per la difesa in giudizio contro l’Agenzia delle Entrate o le ingiunzioni di pagamento dell’Inps o delle Dogane; ancorché per la contest. di cartelle di pagam. o contro i pignoramenti, i fermi ammin. le ipoteche sulla casa, ecc. E proseguendo, in via amministrativa: per l’impugnazione di tutti gli atti della pubb. ammin., per le contestaz. di proc. di bando, concorsi, gare di appalto, ecc. In ambito penale, invece, per il deposito di denunce e querele o per la difesa contro quelle sporte da altri soggetti; per le indagini preliminari e per la successiva fase del dibattimento e per la richiesta di risarcim. da ingiusta detenzione o anche per l’oppos. a un dec. penale di condanna, ed ancora, in materia di volontaria giurisdizione. Per la liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 641 c.p.c., nel dec. con il quale accoglie il ricorso, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento.
Egregio Signore buonasera. Qualora in possesso dei relativi requisiti reddituali previsti dalla legge per essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, rimane indifferente la materia e la procedura per cui lo stesso é richiesto. Quanto alle spese legali, è evidente che allorché non corrisposte, non potranno poi essere richieste al debitore. Sarà piuttosto l'Erario ad attivarsi eventualmente per il loro recupero. Cordiali saluti. Avv. Giampaolo Catricala' - Catanzaro

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