Salve il nuovo amministratore condominiale ci chiede ricevute dell anno 2013-2014 per presunti insoluti con eon per lavoro elettrici. Il vecchio amministratore ha chiuso.la.mia domanda è la seguente:dopo cinque anni non va in prescrizione? Parliamo di otto anni fa.
Il termine di prescrizione di cinque anni si riferisce alle sole obbligazioni a carattere periodico, vale a dire alle spese ordinarie di gestione che, appunto con cadenza annuale, vengono richieste ai singoli condomini a saldo della gestione dopo l’approvazione del relativo rendiconto e riparto. Di contro, le spese straordinarie di condominio si prescrivono invece in dieci anni. Questo perché la loro natura non ha carattere periodico e, dunque, non si applica l’articolo 2948 ma l’articolo 2046 del Codice civile che disciplina la prescrizione ordinaria di tutti i debiti. In base a tale norma, i diritti di credito si prescrivono in generale in 10 anni, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.
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