Situazione debitoria: informazioni

Nel 1990 mio marito ha cessato la libera professione per fallimento avendo in sospeso diversi debiti con finanziarie e banche. Nel 1994 è stato assunto presso la pubblica amministrazione e pertanto i creditori hanno provveduto a pignorare il quinto dello stipendio. Essendo sposata in separazione dei beni, volevo sapere se nel caso qualcuno di noi dovesse sfortunatamente mancare cosa succede. Ho intestato a mio nome due unità immobiliari ed abbiamo una figlia. Nel caso mancasse mio marito, i creditori continueranno a trattenere un quinto della pensione di reversibilità o andranno a toccare la buonuscita? Se rinuncio all’eredità mi spetta la sua pensione di reversibilità con la trattenuta di un quinto? Se invece dovessi mancare prima io i beni immobili andrebbero a mia figlia dopo la rinuncia all’eredità di mio marito? Per tutelare nostra figlia come devo comportarmi? Sarebbe il caso di procedere alla separazione?
Utente 6382

L’Avvocato risponde:

Buonasera, In caso di regime patrimoniale della separazione dei beni, i debiti di uno dei due coniugi non si trasferiscono sull’altro e il creditore potrà aggredire solo chi sia il suo effettivo debitore. Ovviamente, la sua richiesta merita un accurato approfodimento, per una consulenza e/o eventuale assistenza legale può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website e fissare una conference call. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI

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