Comunione dei beni: ma se acquistassi da sola un immobile, andrebbe poi condiviso?

Buongiorno, Sarei grata se poteste cortesemente rispondere alla seguente domanda; io e mio marito siamo in regime di comunione dei beni. Al momento io avrei intenzione di acquistare un appartamento in contanti con il ricavato della vendita di un immobile ricevuto in eredità da mio padre deceduto nel 2019. Dato che mio marito non contribuirebbe in alcun modo all’acquisto, vorrei proteggermi nel caso di una eventuale separazione da una sua possibile richiesta di acquisizione del valore di metà dell’appartamento. Ci sarebbe un modo che mi permetterebbe di farlo? Grazie mille e cordiali saluti
Utente 3569

L’Avvocato risponde:

VL
Veronica Liviero
Avvocato Civilista

Risposta in data 03/02/2021

Buongiorno, per espressa previsione legislativa (art. 179 Codice Civile) sono esclusi dalla comunione, e sono quindi considerati beni personali del coniuge, i beni acquisiti per successione dopo il matrimonio. Ciò vale anche per "i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei personali" ai sensi della norma suddetta, purchè ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. Pertanto nel Suo caso, nell'atto notarile di acquisto del nuovo immobile, il Notaio dovrà precisare che l'acquisto viene effettuato utilizzando il prezzo incassato dalla vendita di un bene ereditario. Aggiungo che la normativa vigente non consente di acquistare un immobile in contanti, essendo richiesti al contrario dei mezzi di pagamento tracciabili (assegno circolare, bonifico). Nel restare a disposizione per eventuali approfondimenti, porgo i migliori saluti. Avv. Veronica Liviero
Buongiorno Signora, la sua domanda è più che lecita e merita un attento studio della documentazione. La invito , pertanto, a contattarmi per la valutazione di tutte le possibili strategie per realizzare quanto da Lei richiesto. Cordialmente Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Buongiorno, in linea di principio, in caso di comunione legale tra i coniugi, la regola generale è che qualsiasi bene acquistato dai coniugi (insieme o separatamente) costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche quando il corrispettivo viene pagato con i proventi dell’attività di uno solo dei coniugi. Nel suo caso, tuttavia, Le può avvalersi della norma che consente di escludere dalla comunione i beni da lei acquistati con il prezzo di vendita dell’eredità (art. 179, co. 1, lett. f) c.c.). La norma citata richiede però che nell'atto di acquisto sia riportata un'espressa dichiarazione in tal senso, che escluda espressamente il bene da Lei acquistato dalla comunione. Per prudenza, Le consiglio di fare intervenire all'atto di acquisto dell'immobile anche suo marito, il quale dovrà limitarsi a rendere una dichiarazione con cui conferma che tale bene viene da lei acquistato con il denaro ottenuto da un'eredità e pertanto non rientra nella comunione. Sono a sua disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti. Cordialmente, Avv. Stefano Brustia
Immagine di profilo avvocato
Domenico Russo
Avvocato Amministrativista

Risposta in data 02/02/2021

Il caso dovrebbe rientrare nella 'ipotesi disciplinata dall'art. 179 lett. f) c.c.: l'acquisto di bene con fondi provenienti dalla vendita di bene personale (giacché bene pervenuto per eredità) non viene assoggettato al regime di comunione, sempre che ciò sia indicato nel rogito di acquisto. Cordiali saluti. Avv. Domenico Russo

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