Passaggio in giudicato: dopo quanto tempo?

Quando viene presentata istanza per passaggio in giudicato dopo sentenza divorzio, in quanto tempo la si ottiene? Grazie mille
Utente 11740

L’Avvocato risponde:

Buonasera, La legge (artt. 325 e 327 c.p.c.) dice che una sentenza diventa definitiva decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, vale a dire dal momento nel quale la stessa viene depositata presso la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Si tratta del cosiddetto termine lungo per il passaggio in giudicato. Per una consulenza legale approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio website . La consulenza va concordata ed è a pagamento. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
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Sondra Fabbi
Avvocato Amministrativista

Risposta in data 10/12/2021

Buongiorno, la certificazione di passaggio in giudicato è prodotta dall’Ufficio senza che occorra presentare richiesta, esclusivamente nei seguenti casi: A) in caso di DIVORZIO CONGIUNTO: in assenza di figli minori o legalmente incapaci, subito dopo la pubblicazione della sentenza; in presenza di figli minori o legalmente incapaci, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, a cura dell’Ufficio, nei confronti: del P.M. presso il Tribunale competente; del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello competente. NELL'IPOTESI DI DIVORZIO GIUDIZIALE I TERMINI PER IL PASSAGGIO IN GIUDICATO SONO I SEGUENTI: TERMINE LUNGO Decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto a decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015); Decorso 1 anno dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (come sopra precisato) per le cause pendenti alla data del 4 luglio 2009; TERMINE BREVE Decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa (in tal caso deve essere prodotto l’atto notificato, unitamente alle cartoline attestanti la compiuta notifica). N.B. Le sentenze di divorzio, in presenza di figli minori o legalmente incapaci, devono essere notificate anche al P.M. presso il Tribunale competente e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello competente, ai quali è riconosciuta facoltà di impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori/incapaci.Se necessita di un parere potrà contattarmi chiedendo una consulenza privata oppure una consulenza diretta ai recapiti che troverà su questa stessa piattaforma e cliccando sul mio profilo.
Le consulenze possono essere gestite in presenza, telefonicamente, on-line e via mail. Sono quindi a disposizione per ogni chiarimento. Con i migliori saluti. Avv. Sondra Fabbi Milano

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