Posso contestare un amministratore di sostegno?

Ho un amministratore di sostegno che ha firmato un contratto capestro lo posso contestare?
Utente 13825

L’Avvocato risponde:

AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 20/03/2022

Gentile cliente, per rispondere alla sua richiesta è necessario definire sommariamente l'istituto del contratto capestro, ed individuare l'autonomia dell'amministratore di sostegno, in presenza di contratti sottoscritti dall’amministrato che siano lesivi della propria sfera patrimoniale. In sostanza il c.d. contratto capestro è un atto giuridico negoziale, pertanto assolutamente valido, che contiene delle condizioni contrattuali lesive della sfera patrimoniale di una parte contrattuale. Lo sbilanciamento negoziale è individuato all’interno di particolari clausole contrattuali che vengono definite vessatorie (art. 1341 e 1342 c.c.), che a norma di legge devono essere accettate per iscritto, apponendo una firma accanto alla clausola di squilibrio del rapporto contrattuale, pena la nullità della clausola. (art. 36 D.Lgs 206/2005). Legalmente, i soggetti che sono sottoposti all’amministrazione di sostegno sono le persone che hanno una menomazione fisica o psichica, tale da impedirvi la completa gestione dei propri interessi patrimoniali (art. 404 c.c.). L’amministratore, è titolare della capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, che sono espressamente indicati nel decreto di nomina (art. 409 c.c.), salvo la nomina non sia avvenuta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, il che determina un’integrazione rispetto a quanto previsto dal decreto del giudice nominante (art. 408 c.c.). Riguardo la legittimazione a ricorrere al giudice, l’amministrato può conferire l’incarico di patrocinio all’amministratore di sostegno, quando in possesso del titolo di avvocato, e legittimato dal decreto di nomina del giudice tutelare (art. 86 c.p.c.), in alternativa, è legittimato a conferire il mandato al patrocinio, in favore di un soggetto terzo rispetto all’amministratore di sostegno. Avv. Giuseppe Anfuso
Immagine di profilo avvocato
Umberto Depaoli
Avvocato Civilista

Risposta in data 20/03/2022

Gentile Carlo, in linea generale, i contratti stipulati dall'amministratore senza il consenso dell'amministrato sono nulli. Se ritiene, per una consulenza più approfondita, mi contatti all'indirizzo mail che trova nella descrizione del mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Umberto Depaoli Foro di Torino

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