Nelle condizioni di separazione era espressamente indicato che sarei stata beneficiaria della " prelazione "Nel caso di vendita di un suo immobile. Ora nella sentenza di divorzio è stato semplicemente indicato : " Il sig............ nel caso in cui intendesse vendere l'immobile di sua proprietà informerà preventivamente la sig.ra....... indicando il prezzo che desidera chiedere. Qualora la sig.ra... non avesse interesse all'acquisto o dovesse proporre un prezzo diverso dovrà rispondere entro 30 gg. Nel caso il sig... non dovesse accettare sarà libero di vendere a terzi alle condizioni che desidera "" Naturalmente ha già scritto chiedendo una cifra esorbitante fuori mercato. Ora chiedo se questa semplice dicitura è riconducibile alla " prelazione" ( che era presente nella precedenti condizioni di separazione ) con i suoi effetti, tipo : proposta concreta di un terzo con compromesso, condizioni di pagamento ecc.. e non una semplice buttata per farmi desistere. E se è inquadrabile come " prelazione " posso farla trascrivere nel Registro Immobiliare Atti Pubblici a titolo prudenziale onde impedirne la vendita a mia insaputa? Attendo un Vs. cortese parere .
Gentile Signora, premesso che per poterLe rispondere adeguatamente bisognerebbe visionare la sentenza di separazione e di divorzio, da quello che riporta si tratterebbe di un diritto di prelazione che ha efficacia obbligatoria tra le parti ma non è trascrivibile. Inoltre, in caso di violazione del patto di prelazione o in caso di vendita a terzi ad un prezzo inferiore, Lei avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Se ha necessità, anche solo per una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
La dicitura che ha indicato è sicuramente riconducibile alla prelazione. La fattispecie che ha indicato è riconducibile nel quadro della prelazione volontaria, che ha efficacia obbligatoria tra le parti del contratto ma non è trascrivibile. Ne consegue che in caso di inadempimento egli dovrebbe agire verso il contraente, esonerando dall'azione risarcitoria, il terzo acquirente.
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