Buongiorno, la questione delle immissioni ed esalazioni provenienti dal fondo del vicino va valutata nel caso concreto, verificando una serie di variabili. L'art. 844 C.C. tutela il proprietario del fondo purchè le immissioni, le esalazioni, i rumori provenienti dal vicino superino "la normale tollerabilità". Ove sia provato il superamento di detto limite, l'autorità giudiziaria può adottare un provvedimento inibitorio e, ove sia stata fornita prova di un danno, luquidare anche una somma a titolo di risarcimento. Come chiarisce la giurisprudenza, "in tema di immissioni, l'art. 844 c.c. è applicabile alle emissioni di suoni, fumi, odori, rumori o scuotimenti che risultano essere effetti indiretti e mediati, provenienti da un'attività lecita, svolta in modo continuato o periodico, ma non accidentale e la situazione di intollerabilità deve essere attuale e non meramente potenziale o semplicemente temuta. Infatti, la tollerabilità delle immissioni non va desunta dalla normalità dell'attività che la origina, ma dagli effetti che produce nei vicini, in relazione alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dello stato del fondo che le subisce" (così Tribunale Ancona sez. II, 25/10/2019, n.1814). Pertanto, nel Suo caso andrebbe fatta un'attenta valutazione in concreto, valutando se ricorrono i presupposti per un'azione giudiziaria (anche di risarimento danni), nonchè per una segnalazione all'autorità sanitaria competente affinchè vengano adottati i necessari provvedimenti. Nel restare a disposizione, per eventuali approfondimenti, La saluto cordialmente. Avv. Veronica Liviero, Como. veronica.virgi.vl()gmail.com