Trasferimento minore: come fare

Buongiorno avvocato, ho 29 anni e una bimba di 5. Tre anni fa mi sono lasciata con il padre di mia figlia dopo aver scoperto un tradimento. Abitavamo insieme in una casa in affitto e quando è finita sono tornata a vivere con la bambina dai miei genirori. In quella casa in affitto é rimasto lui con la sua nuova compagna e la figlia minore di lei, e ora aspettano un altro figlio che nascerà a breve. Io sono una capomensa, lavoro a tempo indeterminato in un asilo. I miei genitori hanno 64 anni e presto mio padre andrà in pensione, a fine novembre. Mia madre invece, proprietaria della casa nella quale viviamo, é casalinga. Vorremmo vendere casa per trasferirci in Sicilia dove abbiamo tutti i nostri cari, tra i quali i bisnonni della piccola, e comprare una nuova casa intestandola a me per dare un avvenire a me e a mia figlia. Ovviamente il padre della piccola non è assolutamente d'accordo. Posso trasferirmi lo stesso o devo avere il suo consenso? Premetto che la bambina vede il padre una volta alla settimana e solo in mia presenza perché lei da sola non ci vuole andare. Lui mi passa il mantenimento di 200€ al mese. Grazie mille
Utente 16012

L’Avvocato risponde:

Gentile signora, la questione è molto delicata e necessità di un incontro in studio per poter essere analizzata nella sua interezza, previa visione dell'eventuale documentazione in Suo possesso in merito ad accordi con il Suo ex compagno in relazione al regime di visita e di affido del minore. Resto a Sua disposizione. Può reperire i miei contatti digitando il mio nominativo su google. Il mio studio di trova in Provincia di Milano, non lontano dalla Sua residenza. Cordiali saluti. Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)
Gentilissima signora, buongiorno. Comprendo perfettamente. Tenga conto che, innanzi tutto, per disposizione costituzionale ogni individuo può muoversi liberamente sull'intero territorio nazionale. Conseguentemente può scegliere dove andare e dove vivere. Pertanto, lei, in teoria, sarebbe libera di farlo. In pratica, la situazione è più complessa. Non è che il suo ex possa impedirle lo spostamento o al contrario allontanarla dalla bambina. Il problema che ha dei precisi doveri genitoriali che renderebbero arduo il suo trasferimento. In questi casi, quando c'è un disaccordo del genere, la questione passa al Tribunale. Se ha necessità di un supporto legale o di qualche Avvocato che la segua sono a disposizione sia personalmente che tramite collaboratori e collaboratrici a Milano. In ogni caso, sono a sua disposizione per qualsiasi delucidazione. Cordialissimi saluti.
Immagine di profilo avvocato
Ottavio Perrone
Avvocato Civilista

Risposta in data 21/07/2022

Buongiorno, la sua delicata questione purtroppo va portata all'attenzione del Tribunale. Se desidera può contattarmi ai recapiti del mio profilo che trova su questo sito. Cordiali saluti. Avv. Ottavio Perrone Ravenna
Buongiorno, in caso di disaccordo deve rivolgersi necessarimente innanzi al Giudice. La questione ovviamente merita un accurato approfondimento. Per una consulenza approfondita può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo. La consulenza va concordata ed è a pagamento. CORDIALI SALUTI PROF. AVV. DOMENICO LAMANNA DI SALVO MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE MILANO - BARI
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita in quanto ci sono diversi aspetti da chiarire e valutare, nel caso da Lei descritto, in caso di disaccordo del padre della minore, la soluzione migliore è quella di rivolgersi al Tribunale il quale dovrà valutare presso quale genitore collocare il figlio, tenendo sempre conto il primario interesse del minore. In altri termini, non si può che prendere atto dell'intenzione di trasferirsi di uno dei genitori, ma si può imporre a quest' ultimo di garantire comunque il diritto di visita del genitore non collocatario. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Gentile signora, la risposta è negativa. La giurisprudenza sostiene che il dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale. Se necessita di ulteriori informazioni, può contattarmi privatamente oppure richiedere una CONSULENZA DIRETTA cliccando sul mio profilo.

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