Buongiorno, se vorrei avere una consulenza in merito ad un atto preliminare di compravendita di un immobile, con il proprietario (che ci vive dentro) una volta concordato il prezzo, abbiamo concordato le modalità di gestione dell’acquisto. Il proprietario vorrebbe concludere il preliminare di compravendita nei primi giorni di gennaio ed il rogito a ottobre 2022 con versamento di caparra confirmatoria del 10% (16.400€) al preliminare e versamento di un acconto di €20.000 ad aprile. Così facendo penso di espormi ad un rischio eccessivo di perdita di una cifra importante. Il proprietario possiede inoltre parte di una S.N.C. e da quanto ho compreso non ha figli o coniugi. Come posso tutelarmi onde evitare che per casualità spiacevoli del venditore(morte, fallimento snc, interdizione) possa in qualsivoglia modo essere per me difficoltoso recuperare caparra e acconto ? Inoltre, l’acconto è una richiesta del venditore in quanto ha a sua volta la necessità di pagare un acconto al costruttore che le sta facendo casa, ho l’obbligo di versarlo ? A carico di chi sono le imposte di registro dell’acconto ?
Gentile Utente, buongiorno. In linea di massima siete liberi di pattuire gli accordi che ritenete più opportuni (importo caparra, acconti, data di consegna dell'immobile, data di stipula del rogito, ecc). Non intravedo pericoli di perdita per l'ipotesi di morte del promittente venditore. Difatti qualora il promittente venditore dovesse morire, Lei potrà pretendere dai suoi eredi (figli, moglie, fratelli, genitori, nipoti, ecc) l'obbligo della stipula del contratto definitivo, e quindi di perfezionare il trasferimento del bene. Gli eredi infatti subentreranno nella medesima posizione del promittente venditore. Qualora gli eredi non vogliano stipulare potrà pretendere da essi il doppio della caparra confirmatoria versata, oltre la restituzione dell'acconto, oppure agire in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (ossia una sentenza di condanna che produce gli stessi effetti del contratto non concluso). In caso di fallimento, invece, la questione è un pò più complessa: la giurisprudenza ha chiarito che il curatore fallimentare del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare se il promissario acquirente trascrive la domanda ex art. 2932 c.c. (o può trascrivere il preliminare) prima della dichiarazione di fallimento. Se intende approfondire tutti i Suoi dubbi sull'argomento e/o per assistenza può richiedere una consulenza diretta tramite il mio profilo e/o al mio recapito e-mail ivi indicato, ed inviarmi copia del preliminare di compravendita per visionarlo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, Purtroppo per rispondere al suo quesito è necessario avere delle informazioni aggiuntive e approfondire il caso. Resto a disposizione per una valutazione della questione. Cordialmente. Avv. Laura Ciccone
Buongiorno, per poterLe rispondere adeguatamente è necessario approfondire la questione. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
buongiorno. Sono specializzato sia in diritto immobiliare che societario. Se vuole una consulenza, mi contatti pure a segreteria()siricalegal.it. Cordiali saluti Avv. Antonio Sirica
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