Buonasera. Innanzitutto, preciso che la prelazione prevista all’art. 732 del codice civile, non impedisce al coerede la vendita della sua quota di eredità, ma gli impone, nel caso volesse venderla ad un estraneo, di notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione, cioè di acquistarla al posto dell’altro acquirente, pagandola lo stesso prezzo. In mancanza, è riconosciuto ai coeredi il diritto di riscattare la quota dall'acquirente. Tuttavia, consolidata giurisprudenza in materia ritiene che detta prelazione riguardi la quota ereditaria intesa come porzione ideale dell’intera eredità, il cui trasferimento in favore dell'estraneo determinerebbe l'ingresso del medesimo nella comunione ereditaria. Non è invocabile, invece, quando l'atto di trasferimento abbia per oggetto specifici beni della comunione ereditaria o loro quote ideali, salvo che, dagli elementi concreti della fattispecie (tra cui la consistenza del patrimonio ereditario) si possa desumere che i contraenti volevano, di fatto, sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria. Per vendere l’immobile, indisturbatamente, venedo meno il diritto di prelazione dei coeredi, bisognerebbe procedere alla divisione ereditaria, cosicchè, se l’immobile non fosse divisibile in natura, potrebbe essere assegnato, con addebito d’eccedenza, a colui cui spetta la quota maggiore di eredità, oppure venduto all’asta. Infine, l’omessa voltura catastale dell’immobile, non ha alcuna rilevanza, in quanto la rinuncia dell’eredità, a differenza dell’accettazione, non può avvenire tacitamente, pertanto la mancata accettazione del chiamato non può qualificarsi come rinuncia. Preciso, tuttavia, che, per un parere più preciso e specifico, sarebbe necessario conoscere meglio i particolari della vicenda. Per ulteriori contatti, email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali Saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo