Querela ritirata ma reato procedibile causa errore indagini

A settembre 2021 sono stato querelato per aver dato uno schiaffo a un vicino di casa poco dopo un diverbio. Io ho avuto lesioni , ingiurie, ma ho rinunciato tacitamente a querelare. Pochi giorni fa mi è stato notificato Avviso ex art 415 bis dove risultano a mio carico due reati: 614 comma 4 e 581. Ora la querela è stata ritirata e ci siamo riconciliati, ma il comma 4 art 614 comporta procedibilità d' ufficio, è corretto ? Questa aggravante mi è stata attribuita per mero errore di valutazione, il mio schiaffo è stato dato in un impeto d'ira ed esasperazione per il comportamento reiterato del vicino, non certo come mezzo strumentale per introdurmi in altrui domicilio con chissà quali intenzioni ! So che la Cassazione è intervenuta almeno due volte in merito a tale equivoco, chiarendo e ribadendo che deve esserci il nesso teleologico tra i due reati, e non basta un mero rapporto occasionale (Sent. Cassaz. n° 9084/2018 e 27542/2010). Come posso fare per dimostrare l'errore e quindi ottenere l'archiviazione per querela ritirata ? Ho richiesto l'interrogatorio e dichiarazioni spontanee, massima collaborazione da parte mia. Domanda: rischio la citazione a giudizio ? Rischio di dimostrare il banale errore di indagine dopo anni di devastanti cause giudiziarie ? E' urgentissimo per me chiarire al più presto il loro errore di valutazione/deduzione ! Il procedimento si trova in fase indagini preliminari concluse, spero di essere ancora in tempo, o in questa fase il PM ha già deciso di richiedere la citazione a giudizio ? Ci sono possibilità che il PM richieda comunque l'archiviazione ? Vi ringrazio.
Utente 14650

L’Avvocato risponde:

Gentilissimo, buongiorno. Proprio perché la sua richiesta ha carattere della massima urgenza ho l'obbligo ed il dovere morale di risponderle al più presto. Quindi, anche oggi che il Primo Maggio. Entrando nel merito della questione, purtroppo (spiace dirlo) in Italia a volte bisogna aver paura dell'errore con il Sistema - Giustizia. Pertanto, come primo consiglio, la esorto a nominare un Avvocato che si attivi in sua vece e che lo faccia con immediatezza. Se vuole sono un penalista e lavoro anche a Roma, può contattarmi. Resto a disposizione. Cordialissimi saluti. Prof. Avv. Antonio Leggiero
Immagine di profilo avvocato
Filippo Bellinzoni
Avvocato Civilista

Risposta in data 01/05/2022

Buon giorno per una disamina della questione sarebbe necessario leggere nel dettaglio il capo di imputazione contenuto nell'art. 415 bis. Infatti anche l'art. 581 è reato procedibile a querela, tranne in casi in cui venga contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 ocites (fatto commesso contro esercenti professioni sanitarie e socio sanitarie). E' verosimile che il PM non abbia ricevuto notizia della remissione di querela, oppure della sua formale accettazione. E' comunque sua facoltà presentare memorie difensive (con il patrocinio di un avvocato) entro il termine di 20 giorni dalla notifica, allegando l'atto di remissione della querela e la sua formale accettazione, e chiedendo di essere interrogato. In tale sede, è probabile che lei riesca a risolvere l'equivoco con i PM. Se ha necessità di assistenza qualificata, può contattarmi ai recapiti email o telefonici indicati nel mio profilo. resto a disposizione, e la saluto cordialmente. Avv Filippo Bellinzoni

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