Buonasera, oltre alla normale denuncia-querela è possibile anche ottenere un risarcimento danni non patrimoniale. Secondo la legge è lecito registrare le conversazioni, ma non la loro diffusione a terzi. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo (Cell. 3280999150)
Buonasera, a norma dell'art. 617 septies la diffusione di conversazioni telefoniche o telematiche, compiute fraudolentemente per ledere l'immagine dell'interlocutore è punita con la reclusione fino a quattro anni, salvo avvenga per l'esercizio del diritto alla difesa o del diritto di cronaca.
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Buongiorno, chiedo un parere su questa specifica situazione:i coniugi A e B sono in comunione dei beni. Il coniuge B eredita un immobile che desidera conservare per lasciarlo ai figli anche se il coni … Leggi tutto
Buongiorno, nella procedura di nomina di un tutore legale viene nominato d'ufficio chi avvia la pratica o il giudice chiama anche gli altri familiari (es. figli) per decidere chi nominare? Grazie Leggi tutto