Spese legali tra vecchio e nuovo proprietario: chi paga?
Salve volevo una consulenza su una vicenda accaduta nel mio condomio , vengo al dunque durante un assemblea dove dovevano essere approvati la ripartizione fine dei lavori straordinaria con le quote dovute dai singoli condomini deliberati dal vecchio proprietario prima del mio acquisto quindi mi e stato negata la votazione una condomina a fatto causa al condominio in quanto a delibera secondo il suo avvocato la ripartizione non è stata effettuata in modo corretto quindi ora mi vengono chieste spese per affrontare la causa non devono interpellare il vecchio proprietario in quanto io non ho votato?
Buongiorno, In linea di principio l’obbligazione di pagamento delle spese legali relative all’attribuzione dell’incarico ad un Avvocato nonché a quelle necessarie per resistere in giudizio, sorge nel momento in cui vi è stata una delibera positiva in tal senso da parte dell’Assemblea di condominio. Ciò detto, se nel corso dell’ultima assemblea è stato deliberato di resistere in giudizio e sono state deliberate le spese legali di cui sopra, Lei può esercitare il diritto alla dissociazione dalla lite (art. 1132 Codice Civile) che La può proteggere dal pagamento delle spese nel caso di soccombenza del Condominio ed in parte nel caso in cui il Condominio risulti vittorioso. Sul punto Le segnalo che la notifica della dissociazione dalla lite va comunicata all’Amministratore entro 30 giorni. Poiché mi pare di comprendere che Lei era presente in Assemblea Le segnalo che i 30 giorni è opportuno calcolarli dal giorno dell’Assemblea e non dalla ricezione del verbale. Ciò detto, è opportuno osservare che il Suo quesito richiede in ogni caso un attento approfondimento della documentazione in Suo possesso nonché della giurisprudenza per valutare la possibilità che sia il precedente proprietario a dover essere chiamato al pagamento delle spese legali se non direttamente dal Condominio quanto meno da Lei in via di regresso (rimborso) per quanto da Lei sostenuto. Mi contatti privatamente e sarò lieta di fornirLe un primo parere gratuito in merito anche ai costi da sostenere. Un cordiale saluto. Avv. Vanessa Vianello tel: 345/2146424 vv.vianello()gmail.com
La questione è appassionante, ed andrebbe esaminata con approfondimento di studio. In base alla mia esperienza ritengo che deve essere valorizzata la data in cui sorge l'onere di spesa. L'assemblea che ha deciso di affidarsi ad un difensore, approvando la relativa spesa, si è tenuta quando la vendita era già avvenuta, e pertanto la spesa dovrebbe gravare sul nuovo proprietario. La delibera impugnata è frutto dell'incontro delle volontà dei condomini partecipanti, ma non è direttamente riconducibile ad essi singolarmente, trattandosi di decisione dell'organo collegiale. Se vi sono responsabilità nell'adozione della delibera impugnata, queste, al limite (bisognerebbe approfondire con studio del caso e della Giurisprudenza), andranno sanzionate in altra sede, con altro tipo di azione. Andrà anche verificata la possibilità di separazione della responsabilità in ordine alle conseguenze della lite (ex art. 1132 c.c.). con Suo esonero dalla spesa (entro 30 gg dalla conoscenza della delibera di spesa). Cordialmente.
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