Buongiorno, premesso che da quanto riferito, se ho capito bene, potrebbero emergere tanto violazioni dei suoi diritti personali quanto di quelli sindacali (diretti o indiretti che siano). Circa il mobbing (che sia orizzontale, cioè posto in essere da colleghi, o verticale, posto in essere dal datore di lavoro, il cd bossing) a mio avviso, ad oggi, esiste solo una definizione dottrinale che "riadatta" la fattispecie giuridica dell'istituto su un tessuto normativo già esistente. Pertanto dovrà fare riferimento a quegli istituti. Segnatamente alla fattispecie civile dovrà, allora, attenersi alla disciplina dell'art. 2087 c.c., che fa leva sull'obbligo di sicurezza in capo del datore di lavoro, oppure a quella più generale dell'art. 2043 c.c., relativa al risarcimento del danno per fatto illecito. L'assolvimento dell'onere della prova, posto a suo carico, non è semplice perché nel primo caso (art. 2087 c.c.) deve provare il comportamento ripetuto nel tempo del datore di lavoro, eventualmente collegato ad un unico disegno persecutorio, il danno subito ed il nesso di causalità; nel secondo caso deve provare anche la colpa ed il dolo del predetto datore di lavoro. Le segnalo che in assenza di un comportamento ripetuto ma in presenza di una sola azione posta in essere con effetti duraturi, idonea ad arrecare forti stress non si è in presenza di mobbing ma di straining. D'altro canto, sussistendone i requisiti delle varie fattispecie previste nel codice penale, il cd mobbing potrebbe costituire anche/o un illecito penale, come ad esempio ingiurie, lesioni, violenza privata, abuso d'ufficio (in ambito pubblico), etc... Tanto detto Le consiglio di rivolgersi ad un legale di sua fiducia per approfondire la vicenda e vagliare le eventuali strade percorribili. Sperando di aver fatto cosa gradita, esprimendo la mia opinione, la saluto cordialmente. Se avesse bisogno resto a Sua disposizione. Avv. Andrea Chiarello