Bossing e discriminazione: a chi rivolgermi?

Salve, ho 44 anni e lavoro in un magazzino da circa 4 anni anni, dove ho sempre svolto il turno di apertura e che mi permetteva di pickerare. purtroppo, mi sono iscritta ad un sindacatoe, il capo mi ha cambiato turno, spostandomi in un orario più scomodo per me, visto che ho la bambina che mi esce da scuola. gli ho chiesto spiegazioni, ma mi ha trovato una scusa e, nel metterlo a conoscenza del mio disagio (che già conosceva) gli ho anche ricordato che c'erano colleghi senza figli, più giovani e sopratutto interinali. ma nulla. Ovviamente se io mi licenzio, è proprio quello che a lui interessa, perchè ha messo tutti i suoi parenti amici ecc, Come posso dimostrare che è bossing neio miei confronti e sopratutto denunciarlo??
Utente 6716

L’Avvocato risponde:

AC
Andrea Chiarello
Avvocato Civilista

Risposta in data 06/02/2021

Buongiorno, premesso che da quanto riferito, se ho capito bene, potrebbero emergere tanto violazioni dei suoi diritti personali quanto di quelli sindacali (diretti o indiretti che siano). Circa il mobbing (che sia orizzontale, cioè posto in essere da colleghi, o verticale, posto in essere dal datore di lavoro, il cd bossing) a mio avviso, ad oggi, esiste solo una definizione dottrinale che "riadatta" la fattispecie giuridica dell'istituto su un tessuto normativo già esistente. Pertanto dovrà fare riferimento a quegli istituti. Segnatamente alla fattispecie civile dovrà, allora, attenersi alla disciplina dell'art. 2087 c.c., che fa leva sull'obbligo di sicurezza in capo del datore di lavoro, oppure a quella più generale dell'art. 2043 c.c., relativa al risarcimento del danno per fatto illecito. L'assolvimento dell'onere della prova, posto a suo carico, non è semplice perché nel primo caso (art. 2087 c.c.) deve provare il comportamento ripetuto nel tempo del datore di lavoro, eventualmente collegato ad un unico disegno persecutorio, il danno subito ed il nesso di causalità; nel secondo caso deve provare anche la colpa ed il dolo del predetto datore di lavoro. Le segnalo che in assenza di un comportamento ripetuto ma in presenza di una sola azione posta in essere con effetti duraturi, idonea ad arrecare forti stress non si è in presenza di mobbing ma di straining. D'altro canto, sussistendone i requisiti delle varie fattispecie previste nel codice penale, il cd mobbing potrebbe costituire anche/o un illecito penale, come ad esempio ingiurie, lesioni, violenza privata, abuso d'ufficio (in ambito pubblico), etc... Tanto detto Le consiglio di rivolgersi ad un legale di sua fiducia per approfondire la vicenda e vagliare le eventuali strade percorribili. Sperando di aver fatto cosa gradita, esprimendo la mia opinione, la saluto cordialmente. Se avesse bisogno resto a Sua disposizione. Avv. Andrea Chiarello
Immagine di profilo avvocato
Maria Alessi
Avvocato Civilista

Risposta in data 05/02/2021

Buonasera signora, naturalmente in questi casi è necessario dimostrare gli atti che determinano penalizzazione nei suoi confronti. Detto questo ,la prima cosa da fare sarebbe quella di scrivere una diffida formale al suo capo facendo presente la cosa spiegando le sue ragioni. Successivamente è possibile esperire azione legale per far cessare tali atteggiamenti ed eventualmente chiedere il risarcimento del danno. Mi contatti all'indirizzo alessimaria.77()gmail.com per eventuali chiarimenti e/o assistenza e per una prima consulenza gratuita. Cordialmente. Avv. Maria Alessi, con studio in Taurianova (RC) e Frascati (ROMA).
Gentile signora, la sua richiesta richiede un approfondimento al fine di stabilire quali azioni intraprendere. Se vuole, può contattarmi privatamente per assistenza.

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