In linea di principio, la modifica degli elementi contrattuali richiede il consenso delle parti. Tuttavia, in base all'art.2103 c.c. tale variazione è possibile in caso modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore. Il mutamento delle mansioni deve comportare quindi un livello retributivo superiore. In tali casi, comportando uno ius variandi legittimo del datore di lavoro, l'aumento di livello non può essere rifiutato.
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Buongiorno, nel 2017 è stato contrattualizzato (per volontà del datore di lavoro) un aumento mensile NETTO (non lordo) di €250. Purtroppo ad oggi non l’ho mai percepito integralmente perché è stato as … Leggi tutto
Salve, a fine agosto ho avuto una lettera di avanzamento del livello a decorrere dal giorno 1 settembre, regolarmente firmata per accettazione e rimandata al datore. In realtà rispetto al livello di m … Leggi tutto
Buonasera, lavoro come parrucchiera da 20 anni e svolgo ogni tipo di mansione, dal taglio completo alla chiusura cassa e negozio, ho letto che per le mansioni che svolgo, dovrei essere inquadrata al p … Leggi tutto