Servitù di passaggio: domande

Buongiorno, Tre anni fa abbiamo comprato una villa indipendente gravata da servitù di passaggio. Questa casa era della sorella della proprietaria dell'immobile usufruisce del passaggio. Il loro immobile inizialmente non era dotato di un'uscita sulla strada. Dopo accordi presi a voce, l'ex proprietaria di casa cedette il terreno di sua proprietà che si trovava sul retro della casa della sorella alla stessa per aprire un cancello carraio, a patto che non passassero più dalla sua strada. La sorella aprì il passo carraio che dà su una strada asfaltata che conduce alla via principale, ma continua ad usare la nostra strada, a mettere fuori l'immondizia davanti al nostro cancello e ha da noi anche posta e citofono. Il suo cancello lo usa e lo fa usare ad amici occasionalmente, ma non raramente. Sull'atto di vendita c'è scritto che la casa è gravata da servitù di passaggio, ma non dice da quando è nemmeno a quali condizioni. Vale la pena far partire un procedimento? Abbiamo qualche speranza di vincere la causa? Noi abbiamo due bimbi piccoli, 3 e 5 anni, che giocano in giardino. Loro passano in macchina e il cancello ci mette del tempo a chiudersi. Inoltre i loro amici non passano nemmeno tanto piano e in più fanno entrare da noi anche operai di imprese che devono fare lavori da loro. Attendo una cortese risposta Grazie Buona giornata
Utente 14283

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, la servitù di passaggio può cessare, quando il fondo dominante(in questo caso il fondo del vicino) non ha più necessità di passare dal fondo servente. In questi casi può essere dichiarata l'estinzione della servitù, ma è necessario agire giudizialmente. Per una consulenza approfondita, può contattarmi al recapito presente sul mio profilo. Cordiali saluti Avv. Francesco Archinà
Buongiorno, se la servitù di passaggio, nell'atto di costituzione, non è stata specificata se pedonale o carrabile, la servitù viene considerata soltanto al fine di consentire il passaggio pedonale e non anche quello carrabile. Pertanto, si può impedire che il proprietario del fondo vicino transiti sul terreno con autovetture o motocicli. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Immagine di profilo avvocato
Umberto Depaoli
Avvocato Civilista

Risposta in data 09/04/2022

Gentile Utente, se la servitù di passaggio non è più necessaria perché il fondo non è più intercluso, essa può essere soppressa su istanza di parte ai sensi dell'art. 1055 c.c. In questi casi è sempre preferibile trovare un accordo con la controparte, diversamente l'alternativa è una causa civile. Se ritiene, per valutare nello specifico le sue ragioni, la invito a scrivermi all'indirizzo mail che trova nella descrizione del mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Umberto Depaoli Torino - Ivrea

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