Buongiorno, Tre anni fa abbiamo comprato una villa indipendente gravata da servitù di passaggio. Questa casa era della sorella della proprietaria dell'immobile usufruisce del passaggio. Il loro immobile inizialmente non era dotato di un'uscita sulla strada. Dopo accordi presi a voce, l'ex proprietaria di casa cedette il terreno di sua proprietà che si trovava sul retro della casa della sorella alla stessa per aprire un cancello carraio, a patto che non passassero più dalla sua strada. La sorella aprì il passo carraio che dà su una strada asfaltata che conduce alla via principale, ma continua ad usare la nostra strada, a mettere fuori l'immondizia davanti al nostro cancello e ha da noi anche posta e citofono. Il suo cancello lo usa e lo fa usare ad amici occasionalmente, ma non raramente. Sull'atto di vendita c'è scritto che la casa è gravata da servitù di passaggio, ma non dice da quando è nemmeno a quali condizioni. Vale la pena far partire un procedimento? Abbiamo qualche speranza di vincere la causa? Noi abbiamo due bimbi piccoli, 3 e 5 anni, che giocano in giardino. Loro passano in macchina e il cancello ci mette del tempo a chiudersi. Inoltre i loro amici non passano nemmeno tanto piano e in più fanno entrare da noi anche operai di imprese che devono fare lavori da loro. Attendo una cortese risposta Grazie Buona giornata
Buongiorno, la servitù di passaggio può cessare, quando il fondo dominante(in questo caso il fondo del vicino) non ha più necessità di passare dal fondo servente. In questi casi può essere dichiarata l'estinzione della servitù, ma è necessario agire giudizialmente. Per una consulenza approfondita, può contattarmi al recapito presente sul mio profilo. Cordiali saluti Avv. Francesco Archinà
Buongiorno, se la servitù di passaggio, nell'atto di costituzione, non è stata specificata se pedonale o carrabile, la servitù viene considerata soltanto al fine di consentire il passaggio pedonale e non anche quello carrabile. Pertanto, si può impedire che il proprietario del fondo vicino transiti sul terreno con autovetture o motocicli. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Gentile Utente, se la servitù di passaggio non è più necessaria perché il fondo non è più intercluso, essa può essere soppressa su istanza di parte ai sensi dell'art. 1055 c.c. In questi casi è sempre preferibile trovare un accordo con la controparte, diversamente l'alternativa è una causa civile. Se ritiene, per valutare nello specifico le sue ragioni, la invito a scrivermi all'indirizzo mail che trova nella descrizione del mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Umberto Depaoli Torino - Ivrea
Migliaia di persone cercano un parere legale come questo. Registrati come avvocato e trova nuovi contatti.
Buongiorno.sono co-proprietaria di un immobile al 50% con il mio ex compagno.Tale immobile è in affitto dal 01.09.2019 con regolare contratto di natura transitoria di un anno,rinnovabile per un altro … Leggi tutto
Salve, io ho frequentato un corso professionale di pasticceria che prevedeva un tirocinio di formazione dalla durata di 4 mesi, la scuola frequentata mi ha trovato una struttura all'estero (in Spagna) … Leggi tutto
Salve, nel 2020 ho firmato un contratto con un editore della durata di due anni. È scritto che alla scadenza, giugno 2023, il contratto può rinnovarsi per altri due anni. Nel caso volessi interrompere … Leggi tutto