Buongiorno Avvalendosi della 104, un condómino disabile vorrebbe realizzare un ascensore esterno al palazzo. Tre condómini su 8 però sono contrari. Può il condómino procedere ugualmente, nonostante il parere negativo di una parte dell'assemblea? Se sì, qual è l'articolo di legge che glielo consente? Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione, attendo sua risposta.
Buonasera, la disciplina che regola l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio – tra cui la giurisprudenza annovera anche l’installazione dell’ascensore a favore di un soggetto portatore di disabilità – trova regolamentazione specifica nell’articolato della legge n. 13/1989. L’articolo 2 del predetto testo normativo contiene il rinvio al combinato disposto degli artt. 1120 comma II c.c. e 1136 comma II c.c. in ragione del quale le deliberazioni per l’eliminazione delle barrire architettoniche sono valide quando assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio con riferimento ovviamente ai millesimi di proprietà. A tal proposito, si deve anche sottolineare che la normativa da un lato esclude espressamente che tali innovazioni possano considerarsi voluttuarie conseguendone la mancata operatività dell’art. 1121 comma I c.c. e dall’altro richiede che le opere non rechino pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato. Ciò detto, nel caso in cui l’Assemblea di condominio – entro 3 mesi dalla richiesta – non assuma una delibera attuativa di eliminazione delle barriere architettoniche, il condomino può procedere alla realizzazione delle opere in autonomia nel rispetto dei vincoli di cui sopra. In ogni caso, sul punto è anche opportuno considerare quanto previsto all’art. 3 legge n. 13/1989 in merito alla possibilità di esecuzione delle opere in deroga alle regole sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. Se è di Suo gradimento approfondire la vicenda, mi può contattare ai recapiti che trova sul mio profilo e sarà mia cura emetterLe un preventivo per la disamina dell’eventuale documentazione a Sue mani nonché per l’emissione di un parere in merito. Cordiali saluti.
Salve, in realtà la preclusione del godimento del bene comune verso un solo condomino, esclude il diritto del disabile di apportare delle modifiche al condominio. Anche se queste modifiche hanno lo scopo di migliorare l'accesso del disabile alla propria abitazione. Nel suo caso non sono presenti delibere favorevoli, per cui la giurisprudenza appena citata, sarebbe perfettamente conforme al caso che ha esposto.
Buongiorno, in base all'art. 2, comma 2, della L. n. 13/1989 i soggetti disabili, nel caso in cui il condominio si opponga, possono installare a proprie spese servoscale nonchè strutture mobili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici stessi ed agli ascensori, fermo restando quanto disposto dagli artt. 1120 e 1121 c.c.. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti che trova sul mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Nel mio condominio, per regolamento, ogni condomino ouò ricevere max 3 deleghe ma, se il ricevente è comproprietario dello stesso alloggio, quante deleghe può ricevere ? Grazie Leggi tutto
Buongiorno Sarò breve, mia suocera, affittuaria di un appartamento in roma, è stata invitata dalla amministraione condominiale attraverso un legale, a risolvere la propria posizione morosa nei confron … Leggi tutto
Salve,vivo a signa (fi) un borgo antico vicino Firenze. Siamo diventati proprietari a giugno. Ho un ingresso indipendente ma è cmq presente un amministatore. Essendo una canonica siamo in 9 abitazioni … Leggi tutto