L'indennità di accompagnamento per invalidità non rientra nel calcolo del reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato. Merita di essere citata in proposito testualmente la recente giurisprudenza in materia (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 1° ottobre 2020, n. 27234): "la Corte di cassazione penale ha, in più occasioni, escluso dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi (v. sez. 1, n. 17865 del 27/02/2002, P.O. in proc. Salomone, Rv. 222022, e sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Pagliarulo, Rv. 222311; e, più recentemente, sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, PG in proc. Guadagnino, Rv. 263720). E ciò in base alla esplicita considerazione che non può trattarsi di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido (Sez. 1, n. 17865 del 27/02/2002, P.O. in proc. Salomone, cit.) ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana (Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Pagliarulo, cit.).". Il patrocinio a spese dello Stato deve garantire la difesa dei non abbienti davanti a ogni giurisdizione, inclusa quindi la giurisdizione amministrativa in caso di ricorso amministrativo. Attenzione invece a valutare l'eventuale fase stragiudiziale (es. richiesta di riesame direttamente presso l'Inps). Si raccomanda al riguardo di consultare espressamente un Legale esperto in diritto amministrativo e/o della previdenza e assistenza - inps, inail). Infatti se, in linea di principio, deve essere garantita anche la tutela in sede stragiudiziale, non sempre le Corti sono concordi nell'ammissione. Cordiali saluti.