Clandestina usucapione: come lo si dimostra

Buongiorno, Chiedo per azione civile presso tribunale di Lanciano (CH) un avvocato perché mi consigli come agire in merito ad una clandestina usucapione di parte di mio terreno. Due persone molto anziane all'età di 83 anni chiedono di donare le loro numerose proprietà alla figlia. Nei cespiti donati ci sono anche due parti elle di miei terreni + una che io possedevo per altre ragioni. Dal notaio i vecchi dichiarano, senza prova alcuna, senza testoni, senza alcun atto precedente esistente, di aver posseduto tali mie particelle di terreno per un pacifico ultraventennale periodo. Ma nessuno li ha visti mai possedere tali terreni perché loro da decenni hanno proprio abbandonato il loro stesso confinante terreno. Nell'attesa Cordiali saluti P.S. qualora vi siano interessi a ricevere mandato da parte di un avvocato, pf menzionate il contatto. Grazie.
Utente 7836

L’Avvocato risponde:

Buonasera. Oggi, è pacificamente riconosciuto, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina prevalente, che si possa ottenere la proprietà di un immobile, oltre che, come da tradizione, mediante una sentenza del Tribunale civile, che dichiari il trasferimento della proprietà per usucapione, o attraverso la più recente procedura di mediazione tra le parti, anche mediante dichiarazione rilasciata dinanzi al notaio, per cui è possibile vendere un immobile semplicemente dichiarandosi proprietario del bene per intervenuta usucapione. Tuttavia, sappiamo benissimo che i presupposti che leggittimano l’usucapione ricorrono allorchè si dia prova (soprattutto mediante testimoni) del possesso del bene, continuativo e indisturbato (ovvero non violento o clandestino), per almeno 20 anni. La dichiarazione di usucapione mendace, non ricorrendo le suddette condizioni, come nel suo caso, comporta una responsabilità sia in sede penale che civile. In particolare, è possibile promuovere un giudizio dinanzi al Tribunale civile, affinchè accerti e dichiari in sentenza l’effettiva proprietà dell’immobile, negando che sia intervenuta la pretesa usucapione. Cordialmente. Avv. Vincenzo de Crescenzo Per contatti: cell.328.9760291 – mail: avvdecrescenzochiocciolalibero.it
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 18/05/2021

Buonasera, le particelle non possono essere donate in quanto da una visura catastale sicuramente le stesse risulteranno di sua proprietà. Per ottenere l’interruzione dell’usucapione, se non c’è la collaborazione del possessore, si potrà, dopo aver esperito la mediazione obbligatoria, notificare a questi un atto di citazione con cui chiedere la restituzione del proprio bene clandestinamente posseduto. Si tratta dell’atto che serve per intraprendere la normale causa in tribunale, anche se, in questo caso, non c’è alcun bisogno, poi, di proseguire il giudizio e, quindi, di iscriverlo a ruolo se si trova un accordo con la controparte.
Immagine di profilo avvocato
Maria Alessi
Avvocato Civilista

Risposta in data 18/05/2021

Buonasera, l'usucapione va provata e non solo dichiarata e pertanto è necessaria un'azione in Tribunale per vedersi riconosciuto l'eventuale diritto. L'accaparramento illegittimo non ha valore e non può essere considerato dal notaio. Mi contatti all'indirizzo e-mail alessimaria.77()gmail.com per una consulenza gratuita. Cordialmente. Avv. Maria Alessi
Gentile Utente, per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI

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