Buongiorno, Chiedo per azione civile presso tribunale di Lanciano (CH) un avvocato perché mi consigli come agire in merito ad una clandestina usucapione di parte di mio terreno. Due persone molto anziane all'età di 83 anni chiedono di donare le loro numerose proprietà alla figlia. Nei cespiti donati ci sono anche due parti elle di miei terreni + una che io possedevo per altre ragioni. Dal notaio i vecchi dichiarano, senza prova alcuna, senza testoni, senza alcun atto precedente esistente, di aver posseduto tali mie particelle di terreno per un pacifico ultraventennale periodo. Ma nessuno li ha visti mai possedere tali terreni perché loro da decenni hanno proprio abbandonato il loro stesso confinante terreno. Nell'attesa Cordiali saluti P.S. qualora vi siano interessi a ricevere mandato da parte di un avvocato, pf menzionate il contatto. Grazie.
Buonasera. Oggi, è pacificamente riconosciuto, sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina prevalente, che si possa ottenere la proprietà di un immobile, oltre che, come da tradizione, mediante una sentenza del Tribunale civile, che dichiari il trasferimento della proprietà per usucapione, o attraverso la più recente procedura di mediazione tra le parti, anche mediante dichiarazione rilasciata dinanzi al notaio, per cui è possibile vendere un immobile semplicemente dichiarandosi proprietario del bene per intervenuta usucapione. Tuttavia, sappiamo benissimo che i presupposti che leggittimano l’usucapione ricorrono allorchè si dia prova (soprattutto mediante testimoni) del possesso del bene, continuativo e indisturbato (ovvero non violento o clandestino), per almeno 20 anni. La dichiarazione di usucapione mendace, non ricorrendo le suddette condizioni, come nel suo caso, comporta una responsabilità sia in sede penale che civile. In particolare, è possibile promuovere un giudizio dinanzi al Tribunale civile, affinchè accerti e dichiari in sentenza l’effettiva proprietà dell’immobile, negando che sia intervenuta la pretesa usucapione. Cordialmente. Avv. Vincenzo de Crescenzo Per contatti: cell.328.9760291 – mail: avvdecrescenzochiocciolalibero.it
Buonasera, le particelle non possono essere donate in quanto da una visura catastale sicuramente le stesse risulteranno di sua proprietà. Per ottenere l’interruzione dell’usucapione, se non c’è la collaborazione del possessore, si potrà, dopo aver esperito la mediazione obbligatoria, notificare a questi un atto di citazione con cui chiedere la restituzione del proprio bene clandestinamente posseduto. Si tratta dell’atto che serve per intraprendere la normale causa in tribunale, anche se, in questo caso, non c’è alcun bisogno, poi, di proseguire il giudizio e, quindi, di iscriverlo a ruolo se si trova un accordo con la controparte.
Buonasera, l'usucapione va provata e non solo dichiarata e pertanto è necessaria un'azione in Tribunale per vedersi riconosciuto l'eventuale diritto. L'accaparramento illegittimo non ha valore e non può essere considerato dal notaio. Mi contatti all'indirizzo e-mail alessimaria.77()gmail.com per una consulenza gratuita. Cordialmente. Avv. Maria Alessi
Gentile Utente, per una consulenza può contattarmi ai recapiti presenti sul mio profilo. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
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Mio fratello da 20 anni abita nella casa di famiglia,all'incirca 12anni fa gli abbiamo inviato una lettera legale che lo informiamo che noi siamo anche gli eredi.vorrei sapere se lui può avanzare diri … Leggi tutto
Buongiorno, sono passati oltre 20 anni dal possesso indisturbato di un immobile (con tutti i requisiti validi per richiedere l'usucapione, tuttavia non viene richiesta al giudice). Dopo circa 27 anni … Leggi tutto
Buongiorno, circa 20 anni fà ho acquistato dai miei fratelli la casa ereditata dai nostri genitori dove vi è un terrazzino che nostro padre lo diede in uso con una scrittura privata al vicino, questo … Leggi tutto