Condominio: chi paga i danni se affittiamo la casa in due?
Buongiorno, Il mio ex inquilino ha danneggiato il portone condominiale durante il trasloco e l'amministratore mi ha addebitato le spese di riparazione del danno. È corretto farlo? O la responsabilità in questo caso è esclusivamente dell'inquilino? E quindi i danni posso essere richiesti solo a lui? Avete cortesemente un riferimento normativo al riguardo?
Buonasera, il riferimento normativo in questo caso potrebbe essere ricercato nell'art. 2043 del codice civile che prevede che il danno deve essere risarcito da colui che lo ha provocato, anche se è stato provocato per colpa o distrazione o anche senza alcuna volontarietà. Posto che la questione andrebbe approfondita esaminando la modalità con cui l'amministratore ha richiesto le somme, non sembra corretto richiedere il pagamento del danno al proprietario-locatore dell'immobile in un caso come quello esposto. Grazie per l'attenzione
Gentile Utente, il conduttore è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati alle cose comuni, con colpa o dolo, non potendosi addebitare alcuna colpa al proprietario (è una responsabilità SOGGETTIVA per fatto illecito commesso con negligenza. Quindi ne è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. il conduttore). Il proprietario, invece, resta responsabile in ipotesi di responsabilità OGGETTIVA, ossia per danni causati dagli impianti o dalle strutture del proprio appartamento. Ciò significa che per i danni al condominio causati, ad esempio, da un tubo che si rompe, da infiltrazioni, ecc. ne è responsabile il proprietario. Per i danni commessi con negligenza, imprudenza o imperizia, nelle parti comuni (quali ad esempio il danneggiamento del portone in fase di trasloco, o il danneggiamento di un muro , ecc) ne è responsabile il conduttore. Pertanto, suggerisco di inviare una lettera di riscontro - magari per mezzo di un Legale - all'Amministratore di condominio e al conduttore, con la quale evidenzia di essere estraneo al fatto illecito e che unico responsabile ne è il conduttore, al quale devono essere richiesti i danni. Non c'è una norma specifica che disciplina la ripartizione di responsabilità tra locatore e inquilino per danni al condominio. La norma generale di riferimento è l'art. 2043 c.c., rubricato "risarcimento per fatto illecito" che prevede che chi cagiona un danno ha l'obbligo di risarcire. Resto a disposizione nel caso necessiti di assistenza o di una consulenza più approfondita. Se vorrà potrà contattarmi tramite il mio profilo, richiedendo una CONSULENZA DIRETTA. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, la responsabilità è dell'inquilino. Provveda ad inviare formale richiesta di risarcimento danni. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
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