Condominio: chi paga i danni se affittiamo la casa in due?

Buongiorno, Il mio ex inquilino ha danneggiato il portone condominiale durante il trasloco e l'amministratore mi ha addebitato le spese di riparazione del danno. È corretto farlo? O la responsabilità in questo caso è esclusivamente dell'inquilino? E quindi i danni posso essere richiesti solo a lui? Avete cortesemente un riferimento normativo al riguardo?
Utente 7893

L’Avvocato risponde:

Buonasera, il riferimento normativo in questo caso potrebbe essere ricercato nell'art. 2043 del codice civile che prevede che il danno deve essere risarcito da colui che lo ha provocato, anche se è stato provocato per colpa o distrazione o anche senza alcuna volontarietà. Posto che la questione andrebbe approfondita esaminando la modalità con cui l'amministratore ha richiesto le somme, non sembra corretto richiedere il pagamento del danno al proprietario-locatore dell'immobile in un caso come quello esposto. Grazie per l'attenzione
Gentile Utente, il conduttore è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati alle cose comuni, con colpa o dolo, non potendosi addebitare alcuna colpa al proprietario (è una responsabilità SOGGETTIVA per fatto illecito commesso con negligenza. Quindi ne è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. il conduttore). Il proprietario, invece, resta responsabile in ipotesi di responsabilità OGGETTIVA, ossia per danni causati dagli impianti o dalle strutture del proprio appartamento. Ciò significa che per i danni al condominio causati, ad esempio, da un tubo che si rompe, da infiltrazioni, ecc. ne è responsabile il proprietario. Per i danni commessi con negligenza, imprudenza o imperizia, nelle parti comuni (quali ad esempio il danneggiamento del portone in fase di trasloco, o il danneggiamento di un muro , ecc) ne è responsabile il conduttore. Pertanto, suggerisco di inviare una lettera di riscontro - magari per mezzo di un Legale - all'Amministratore di condominio e al conduttore, con la quale evidenzia di essere estraneo al fatto illecito e che unico responsabile ne è il conduttore, al quale devono essere richiesti i danni. Non c'è una norma specifica che disciplina la ripartizione di responsabilità tra locatore e inquilino per danni al condominio. La norma generale di riferimento è l'art. 2043 c.c., rubricato "risarcimento per fatto illecito" che prevede che chi cagiona un danno ha l'obbligo di risarcire. Resto a disposizione nel caso necessiti di assistenza o di una consulenza più approfondita. Se vorrà potrà contattarmi tramite il mio profilo, richiedendo una CONSULENZA DIRETTA. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
Buongiorno, la responsabilità è dell'inquilino. Provveda ad inviare formale richiesta di risarcimento danni. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano

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