Devo aprire P.IVA per esercitare il mio hobby?
Buongiorno, . IL problema: sono in pensione ed essendo appassionato di Video, (anche se il mio lavoro era totalmente diverso, cioè era un lavoro dipendente come venditore di mobili) in particolare conversione da vecchie videocassette AMATORIALI (possono essere video fatti anni fa da familiari per vacanze, battesimi, cerimonie) su supporto digitale come DVD , pennetta usb etc, ) ho messo un annuncio su un portale nazionale per propormi come videoamatore che svolge questo servizio per hobby . Dalla esperienza dei primi mesi si tratta comunque di attività molto saltuaria fatta con attrezzatura casalinga (telecamerina per vecchie videocassette, Videoregistratore e pc di casa ) con importi molto modesti che servono solo per pagare le spese che quindi non giustifica l'apertura di una Partita IVA . Vengo però intimato da un anonimo a togliere l'annuncio immediatamente in quanto per svolgere tale attività bisogna avere partita Iva e chiedere autorizzazione a questura. Altrimenti subirei delle segnalazioni alle autorità competenti. Immagino che si faccia riferimento alla Legge di cui sotto. Ma, se io non svolgo una vera e propria attività che non sarebbe giustificata dai magri introiti e facendola solo a scopo di hobby sono tenuto ad accettare questa imposizione ? Nella Legge si parla anche di "vendita" per cui, alla stessa stregua, significa che in teoria se io ho qualche decina di videocassette vecchie nel mio armadio da vendere che so , su ebay, dovrei avere una partita IVA ??? Oppure la Legge in questione si applica solo a chi ha la partita IVA quindi svolge una attività specifica ma non si applica a chi lo fa da privato a scopo di hobby saltuariamente ? Grazie e Scusate la lungaggine. Riferimento Legge: R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. Art. 75-bis (144) Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. (145) (144) Articolo inserito dall'art. 8, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248. (145) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.