Buonasera. Il compromesso vincola le parti come qualsiasi contratto, pertanto, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, la parte non inadempiente potrà chiedere la risoluzione del contratto (con restituzione delle somme eventualmente già versate) e il risarcimento dei danni, oppure l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ottenendo una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. In caso di morte di uno dei contraenti prima della sottoscrizine del contratto definitivo, l’obbligo si trasferisce per successione ai suoi eredi. La data indicata nel compromesso per la conclusione del contrato definitivo dinanzi al notaio si ritiene, per lo più, essere di natura semplice anziché essenziale e, quindi, indifferibile, salvo diverso accordo tra le parti, espresso ed inequivocabile. Pertanto, al fine di poter considerare inadempiente la controparte (che sia quella originaria o i suoi eredi), è necessario inviarle una lettera di messa in mora, indicando una data (non inferiore a quindici giorni) che deve ritenersi essenziale e perentoria, oltre la quale il rapporto contrattuale dovrà ritenersi risolto (con restituzione delle somme già versate), o si agirà ai fini dell’esecuzione specifica del contratto non concluso. Nella concreta fattispecie in esame, se la lettera di messa in mora è già stata inviata inutilmente alla promittente venditrice, poi deceduta, potrebbe, anche, non ritenersi necessario inviarla di nuovo anche ai suoi eredi. Per una consulenza più accurata, previo compenso, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo