Devo invitare i nuovi proprietari a nuova data per stipula?

Gentile avvocato, ho registrato, prima che morisse la proprietaria, un compromesso di vendita che questa signora mi aveva fatto, per l'acquisto di un terreno con una casa. La persona che vendeva non si è presentata a nessuno dei due appuntamenti dal notaio per il rogito e non ha fornito nessun documento. Adesso la persona è deceduta e hanno ereditato tre suoi eredi. Devo invitare gli eredi a stipulare in nuova data o posso chiedere loro la risoluzione del contratto con rimborso della somma che avevo pagato?( avevo pagato la somma totale con assegno certificato). Cosa faccio se accamperanno la scusa che la padrona del terreno e della casa era malata e che non ha potuto recarsi dal notaio? È possibile iscrivere un ipoteca per evitare che vendano il bene ad altri? Se li invito dal notaio per un nuovo appuntamento e non si presentano o non forniscono i documenti in tempo, possono obbligarmi a dare loro un altro appuntamento dal notaio in altra data? Quanto tempo dovrei dare a loro, entro e non oltre, per fare il rogito dal notaio? Vi ringrazio della risposta e mi dica per favore se avrò bisogno di un avvocato, non a gratis, come posso incontrarVi. Distinti saluti Fiorella Schettini
Utente 13539

L’Avvocato risponde:

Gentile Sig.ra buongiorno, la questione andrebbe approfondita visionando il contratto preliminare. In ogni caso, il decesso del promittente venditore non determina la caducazione del contratto. A questo punto dipende anche dalle Sue effettive esigenze e dalla Sua volontà di concludere il negozio giuridico. Se ha necessità di assistenza e per approfondire le varie questioni, resto a disposizione ai miei recapiti. Con l'occasione la saluto cordialmente. Avv. Francesco Magnosi Foro di Velletri
Gentilissima Signora Fiorella, buonasera e buona domenica. Il compromesso di vendita ovviamente impegna le due parti e quindi il promittente-venditore. In caso di decesso, i suoi eredi ,che, ove mai non volessero firmare, potrebbero essere "costretti" da una sentenza in luogo del contratto. In ogni caso, è sempre opportuno visionare il documento. Nel caso volesse la mia assistenza legale, potrebbe contattarmi e ci incontreremmo via telematica. Sono a sua disposizione. Cordialissimi saluti. Prof. Avv.Antonio Leggiero
Buongiorno signora, mi occupo giornalmente di questioni come la quella che la riguarda. Per poterle fornire un parere esaustivo, ho necessità di visionare il compromesso di vendita da Lei sottoscritto e capire i termini in esso indicati. Le anticipo già, in ogni caso, che, in caso di decesso del promittente venditore l'obbligo di stipulare il contratto definitivo si trasferisce in capo all'erede. Reperisca il mio indirizzo e-mail, digitango su google il mio nominativo, e mi invii la documentazione in Suo possesso. Ove voglia affidare la gestione della pratica al mio studio o anche solo avere un parere approfondito ed ottenere le risposte a tutti i suoi quesiti, è possibile svolgere appuntamento da remoto, mediante collegamento zoom. La saluto cordialmente. Avv. Stefania Panzitta
Buonasera. Il compromesso vincola le parti come qualsiasi contratto, pertanto, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, la parte non inadempiente potrà chiedere la risoluzione del contratto (con restituzione delle somme eventualmente già versate) e il risarcimento dei danni, oppure l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ottenendo una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. In caso di morte di uno dei contraenti prima della sottoscrizine del contratto definitivo, l’obbligo si trasferisce per successione ai suoi eredi. La data indicata nel compromesso per la conclusione del contrato definitivo dinanzi al notaio si ritiene, per lo più, essere di natura semplice anziché essenziale e, quindi, indifferibile, salvo diverso accordo tra le parti, espresso ed inequivocabile. Pertanto, al fine di poter considerare inadempiente la controparte (che sia quella originaria o i suoi eredi), è necessario inviarle una lettera di messa in mora, indicando una data (non inferiore a quindici giorni) che deve ritenersi essenziale e perentoria, oltre la quale il rapporto contrattuale dovrà ritenersi risolto (con restituzione delle somme già versate), o si agirà ai fini dell’esecuzione specifica del contratto non concluso. Nella concreta fattispecie in esame, se la lettera di messa in mora è già stata inviata inutilmente alla promittente venditrice, poi deceduta, potrebbe, anche, non ritenersi necessario inviarla di nuovo anche ai suoi eredi. Per una consulenza più accurata, previo compenso, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), può contattarmi alla email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Immagine di profilo avvocato
Ottavio Perrone
Avvocato Civilista

Risposta in data 05/03/2022

Buongiorno, la morte del promittente venditore non è idonea a far fallire la stipula del contratto definitivo. Certo dovrà verificare se i chiamati all'eredità hanno effettivamente accettato l'eredità e se l'hanno eventualmente accettata con o senza beneficio d'inventario. Sarebbe tuttavia opportuno approfondire la questione con documentazione alla mano anche per capire quali sono le sue esigenze. In caso di necessità può contattarmi ai recapiti del mio profilo. Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti. Avv. Ottavio Perrone Ravenna

Migliaia di persone cercano un parere legale come questo. Registrati come avvocato e trova nuovi contatti.

Sei un Avvocato? Registrati!

Avvocati specializzati in Diritto Civile

Hai bisogno di un avvocato online?
Richiedi una consulenza legale su deQuo. Oltre 3.000 avvocati sono a tua disposizione. Parla con uno specialista, anche gratis.
Decorazione