Divisione spese condominiali straordinarie: come fare

Buongiorno. Vivo in un condominio suddiviso in tre ingressi e quattro scale separate. le scale sono servite da tre pulsantiere citofoni separate tra loro e sono di pertinenza. Recentemente abbiamo svolto dei lavori straordinari di manutenzione e nonostante l'impresa incaricata avesse fatto tre preventivi distinti, l'amministratore ha deciso di suddividere i costi non per pertinenza ma per tabella millesimale generale. Nel regolamento di condominio viene citato art.1117 del cod.civile per quanto riguarda la ripartizione. Durante l'assemblea straordinaria per i citofoni, la maggioranza dei presenti ha votato di suddividere le spese non per uso di pertinenza ma per millesimi totali. Cito testo che è stato messo a verbale "un condomino propone che la suddivisione del costo degli impianti (parte comune) venga effettuata per i millesimi di proprietà della singola scala. il Presidente fa presente che se si accettasse questo criterio di suddivisione si dovrebbe intervenire sul regolamento di condominio che prevede la suddivisione delle spese sulle parti comuni (art.117 c.c.) sulle parti comuni. a seguito di questa spiegazione nessuno si oppone (dei presenti) alla suddivisione con le tabelle generali attuali." La mia domanda è se il condomino in questione ha chiesto di rispettare l'art. 1117 cc presente nel regolamento di condominio, è corretto che non venga applicato l'art. 1123 codice civile ? ringraziando anticipatamente attendo risposta. grazie
Utente 13373

L’Avvocato risponde:

Buonasera, L’art. 1117 c.c. fornisce un elenco di parti ed impianti del fabbricato che la legge presume siano comuni salvo che nel titolo – dovendosi intendere l’atto di acquisto e/o il regolamento a seconda della natura dello stesso – sia previsto diversamente; elenco che non viene ritenuto tassativo. Pertanto la funzione dell’art. 1117 c.c. non è quella di indicare un criterio particolare per la ripartizione delle spese in ragione di determinati canoni rispetto a quello generale dei millesimi di proprietà. Ciò detto, il criterio con il quale normalmente si applica la ripartizione delle spese è quello dei millesimi di proprietà che necessità di essere applicato considerando, tra l’altro, quanto previsto all’art. 1123 c.c. il quale, anch’esso, prevede la possibilità che il titolo deroghi allo stesso. Per comprendere se l’Amministratore ha agito correttamente e se la delibera dell’assemblea sia contestabile si deve esaminare quanto meno il titolo ed il verbale. Inoltre sarebbe necessario comprendere se l’impianto citofonico è unico e come mai con la presenza di 4 scale vi sono 3 pulsantiere. L’esame di quanto sopra risulta necessario poiché alcuni elementi da Lei riferiti non rendono chiaro il quadro del rapporto tra stato di fatto e disciplina giuridica applicabile allo stesso. Se interessato ad un approfondimento, può contattarmi ai recapiti che trova sul mio profilo, precisando che ho studio su Saronno e sono specializzata anche in diritto condominiale. Un cordiale saluto.

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