Salve, ho firmato un preliminare di compravendita per un mio immobile in cui era presente una clausola sospensoria per l'incasso della caparra, legato all'accettazione in banca del mutuo dell'acquirente. i termini del preliminare sono scaduti, ed ora, a quasi un mese di distanza, l'acquirente vuole tirarsi indietro riprendendosi la caparra (in deposito presso l'immobiliare). è possibile incassare la caparra dato che per annullare l'operazione l'acquirente avrebbe dovuto fornire alla scadenza dei termini l'eventuale diniego della banca?
Penso di no. In realtà la clausola è sospensiva, ossia vincola il pagamento della caparra all'accettazione del mutuo. Se non si avvera, non può essere pagata. Inoltre, il termine apposto, per essere considerato essenziale deve essere qualificato come tale. In ogni caso, comporterebbe, semmai la risoluzione del preliminare, non l'obbligo di corrispondere la caparra.
Buonasera. La sottoscrizione di un preliminare di compravendita obbliga le parti ad eseguirlo, quindi alla conclusione del prefissato rogito notarile. Quando il preliminare è subordinato alla condizione sospensiva della concessione di un mutuo bancario, in mancanza di avveramento della condizione, ossia in caso di diniego del mutuo da parte della banca nei termini convenuti, il contratto preliminare non può dirsi concluso e le parti sono entrambe libere da ogni vincolo. Il promissario acquirente, quindi, ha diritto alla restituzione della caparra versata, ma solo se ha richiesto il mutuo alla banca che glie lo ha rifiutato. In caso contrario, se intende rinunciare all’acquisto promesso, a prescindere dalla concessione o meno del mutuo, la controparte può pretendere l’esecuzione specifica del preliminare, salvo patto contrario, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento danni o trattenere la caparra versata. Per una consulenza più accurata, anche in videochiamata (Zoom, Skype o WhatsApp), email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buongiorno, se il contratto preliminare ha fissato una caparra, il venditore, in caso di mancato adempimento al contratto da parte dell'acquirente, ha diritto a trattenere la caparra stessa. Scopo della caparra è appunto quello di predeterminare la misura del danno in caso di inadempimento. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
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