Gent.ma Annalisa, pone una questione non banale che è stata oggetto in passato di diverse pronunce giurisprudenziali. Con una importante sentenza, sei anni fa, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una coppia di conviventi la cui unione era finita dopo una lunga convivenza, nel corso della quale, la donna aveva prestato denaro al suo compagno. L'ex compagno, però, non voleva saperne di restituire quei soldi ed aveva dichiarato che gli importi ricevuti non erano stati "prestati" trattandosi di vere e proprie "donazioni", determinate dal desiderio di aiutarlo in un momento di difficoltà. I giudici di primo e secondo grado gli davano ragione, sull'assunto che le attribuzioni patrimoniali avessero "una componente che faceva leva sull'affetto e la solidarietà familiare". Si sosteneva, infatti, che spettasse a chi aveva prestato il denaro o si era fatto carico di rate, ecc... la dimostrazione che il pagamento delle somme di denaro fosse da ritenere un prestito con indizi chiari, precisi e concordanti. Sul punto, però, aiuta il codice civile. L'art.782, infatti, sancisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, fatte salve le donazioni di modico valore, quando hanno per oggetto beni mobili, per le quali è sufficiente la traditio (cioè la materiale consegna), anche in assenza dell' atto pubblico. Rimane però fondamentale analizzare una serie di documenti, a cominciare dalla ricevuta del bonifico che ha fatto. Cosa ha scritto sulla causale? Perché Lei certamente deve adesso richiedere per iscritto la restituzione degli importi prestati e dei quali si è fatto carico relativamente al finanziamento, ma deve stare attenta e valutare ogni mossa con estrema prudenza, per evitare la beffa, oltre al danno. Se vuole, mi ritenga a disposizione. Può scrivermi su marco()avvsansone.it