Proposta d'acquisto: consigli

Salve Avvocato, a seguito di una proposta d'acquisto di un immobile fatta ad un'agenzia immobiliare, ho provveduto a dare un assegno bancario come caparra per euro 3mila, ed un altro assegno per euro 7mila ma specificando che verrà consegnato solo a seguito di verifica della conformità urbanistica e ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile. Mi chiedevo se l'acquirente dovesse accettare la proposta e intascare la prima parte di caparra di 3mila, e poi l'immobile dovesse risultare urbanisticamente non conforme o non dovesse essere munito di certificato di agibilità, dovrebbe essermi restituito l'assegno di 3mila, e l'agenzia, dato che ho specificato nella proposta di voler ottenere l'agibilità e la conformità urbanistica, non dovrebbe richiedere il compenso della mediazione? Grazie
Utente 9614

L’Avvocato risponde:

Buongiorno, anzitutto occorrerebbe prendere visione della proposta di acquisto per valutare gli aspetti dell'intera vicenda. In linea di massima, se l'immobile non è conforme o non è munito di certificato di agibilità, Lei ha diritto a richiedere la restituzione del doppio della caparra (la giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di agibilità configura un inadempimento del promittente venditore). Il mediatore in tal caso non maturerebbe il diritto al compenso. Anzi. Il mediatore avrebbe dovuto verificare preliminarmente che l'immobile fosse dotato di agibilità e conformità urbanistica (ed aveva l'obbligo di comunicare le circostanze che gli sono note o comunque conoscibili in base al principio della normale diligenza che si richieda al mediatore). Resto a disposizione nel caso necessiti di approfondire l'argomento (eventualmente potrà inviare anche la scansione della proposta al mio recapito email). Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Buonasera, premesso che la questiona andrebbe approfondita, il codice civile prevede che qualora la parte promittente venditrice risulti inadempiente è tenuta a restituire il doppio della caparra. Per quanto riguarda l'attività del mediatore e il diritto al compenso, la questione va esaminata meglio perchè per giurisprudenza costante il diritto al compenso del mediatore sussiste quando l'affare è concluso grazie al suo decisivo intervento. Nel caso in cui l'affare non si concluda o si concluda attarverso trattative private tra venditore ed acquirente il diritto al compenso non sussiste. Peraltro va evidenziato che ogni questione va esaminata perchè possono emergere differenze rispetto ai casi generali. La ringrazio per l'attenzione e si resta a disposizione per assistenza. Cordiali saluti Avv. F. Magnosi

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