Mancata registrazione contratto di locazione: cosa succede?

il 9 maggio ho sottoscritto un contratto di locazione per una casa. il 20 maggio ho traslocato. i proprietari mi avevano assicurato che avrebbero registrato il contratto a breve. ho versato la cauzione e il mese corrente. ho la corrente, il telefono e il gas, ma non posso ottenere l'acqua perché vogliono la registrazione del contratto. cosa posso fare per avere la registrazione? Oltre a non avere l'acqua non posso ottenere nemmeno la residenza.
Utente 15402

L’Avvocato risponde:

La legge stabilisce che la registrazione del contratto di affitto spetta al locatore, ossia al padrone di casa. Questi deve provvedere entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente). Nei successivi 60 giorni deve comunicarlo all’inquilino e all’amministratore di condominio (se si tratta di immobile sito in un condominio ai fini della compilazione dell’anagrafe di condominio). Tale comunicazione deve essere «documentata» ossia bisogna allegare una copia del versamento dell’imposta di registro in modo da comprovare l’adempimento dell’onere fiscale. Poiché, però, della mancata registrazione risponde anche l’inquilino, nulla vieta a quest’ultimo di sostituirsi al locatore e di andare a registrare il contratto da sé. Cordialmente Avv Patrizia Chippari
La legge stabilisce che la registrazione del contratto di affitto spetta al locatore, ossia al padrone di casa. Questi deve provvedere entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente). Nei successivi 60 giorni deve comunicarlo all’inquilino e all’amministratore di condominio (se si tratta di immobile sito in un condominio ai fini della compilazione dell’anagrafe di condominio). Tale comunicazione deve essere «documentata» ossia bisogna allegare una copia del versamento dell’imposta di registro in modo da comprovare l’adempimento dell’onere fiscale. dell’omessa registrazione dell’affitto rispondono entrambe le parti in via solidale: quindi il fisco può chiedere il pagamento dell’imposta di registro, con le relative sanzioni, tanto all’inquilino quanto al locatore. Ciò significa che se l’Agenzia delle Entrate accerta il mancato versamento dell’imposta di registro, ne chiederà la corresponsione, comprensiva di interessi e sanzioni, ad entrambi ed il pagamento di uno dei due contribuenti libererà anche l’altro. Sarebbe opportuno che chieda per iscritto al suo locatore se abbia provveduto a registrare il contratto nei termini, esonerandosi per quanto possibile dalle conseguenze di tale inadempimento.
Gentile Utente, buongiorno. Anzitutto sarebbe opportuno prendere visione del contratto di locazione. Il contratto di locazione deve essere registrato dal Locatore entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore). Si consiglia di inviare - preferibilmente per il tramite di un Avvocato - una formale diffida al proprietario al quale gli si intima di registrare il contratto di locazione come concordato e di fornire urgentemente copia della ricevuta di avvenuta registrazione, avvertendolo che in mancanza si vedrà costretto a richiedere il risarcimento di tutti i danni (ritardi per attivazione utenze). Vi è da dire che il contratto può essere registrato anche dal conduttore versando l'imposta di registro e le sanzioni per il ritardo. Dopo la registrazione è possibile chiedere la restituzione al locatore delle somme versate e delle sanzioni. Se ha necessità di una consulenza più approfondita o di assistenza sono a disposizione. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano
Buongiorno, provveda ad inviare, meglio se tramite un avvocato di Sua fiducia, formale comunicazione di diffida al locatore. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
Gentilissimo, buongiorno. Mi dispiace per questa sua incresciosa situazione. Naturalmente la questione va approfondita. Sono a disposizione per una consulenza a prezzo modico. Distinti saluti. Prof. Avv. Antonio Leggiero NAPOLI

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