Compravendita immobiliare: eventuali danni

Salve! Mi trovo in fase di compravendita di un immobile ricevuto tramite consolidamento di usufrutto. Nell'atto di compravendita viene riportato l'acquisto dell'immobile, ripartito tra usufrutto del padre e nuda proprietà del figlio. Nell'atto di compravendita , redatto ante legge Bersani, non è specificata la forma di pagamento e il prezzo stabilito per l'acquisto dell'immobile è di molto piu basso del valore effettivo dello stesso e vi è scritto che quanto convenuto:"di averlo regolato tra di loro al di fuori del presente atto". Dopo aver accettato una proposta d'acquisto e dopo aver redatto preliminare da notaio scelto dalla parte acquirente e dopo aver dato tutta la documentazione con atto di provenienza diversi mesi prima, la banca non vuole concedere il mutuo alla parte acquirente perché ravvisa la possibilità di controversia con gli eredi. A questo punto cosa potrebbe succedere considerando le caparre, il pagamento dell'agenzia immobiliare? Io fin dall'inizio ho dato tutta la documentazione, c'è stato tutto il tempo (diversi mesi) per poter controllare e decidere, perché arrivare al prelimimare, peraltro redatto da notaio, per poi essere bloccati dalla pratica bancaria con tutte le conseguenze economiche del caso? Adesso chi risponde ai danni che eventualmente verranno a formarsi? Chiedo cortesemente risposta, grazie
Utente 8197

L’Avvocato risponde:

Gentile Utente, si rende opportuno visionare i documenti in Suo possesso per poterLe fornire un parere più dettagliato. In linea di principio le banche sono riluttanti nel concedere un mutuo relativo ad immobili pervenuti in virtù di donazioni (o donazioni indirette, simulazioni di vendita, vendite ad un costo di molto inferiore al valore, ecc.), in quanto tali beni potrebbero essere soggetti ad azioni di revoca da parte di eventuali eredi. Ora, la non concessione del mutuo alla parte acquirente non è certamente un Suo inadempimento: se parte acquirente non riceve il mutuo (benchè il motivo sia ravvisato nella ipotetica possibilità di controversia con altri eredi), il contratto dovrebbe ritenersi risolto, con restituzione di caparra. Ripeto, però, che si renderebbe necessario visualizzare i documenti per una consulenza più precisa e dettagliata. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano

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