Locazione commerciale: è giusto questo contratto?

Egregio Avvocato, dovrei firmare questo contratto di locazione commerciale che copio: CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia e, valevole ad ogni effetto di Legge, si conviene e stipula quanto segue: il Sig. ****, di seguito proprietario, nato a Roma il 23/10/19 ed E " associazione non riconosciuta con sede in delegato, come da atto esibito, di seguito denominata parte conduttrice. Gli stessi convengono a quanto seguito descritto: Art.1. Oggetto. Il prefato proprietario *** concede in locazione al conduttore " il locale commerciale sito in P.le **** nr.1 a e, b che dichiara di gradire e accettare in toto. Art.2. Durata, decorrenza e recesso. Il contratto è valido per la durata di anni 6 (sei) dal 01/10/2021 al 30/09/2027 in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 398/78, rinnovabile e tacitamente rinnovabile di altri 6 (sei) anni. Alla scadenza dei primi 6 (sei) anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego del rinnovo del contratto solo per i motivi di cui all’art. 29 della Legge 392/78, con le modalità ed i termini previsti dalla Legge. Nel corso del contratto, il locatore consente affinché il conduttore possa recedere anticipatamente lo stesso, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi,mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC. -Il conduttore non potrà sublocare, cedere il contratto o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. Art.3. Canone di locazione e modalità di pagamento. Il canone mensile di locazione viene stabilito in euro 750,00 (settecento cinquanta) mensile che il conduttore si obbliga a corrispondere in n.12 (dodici) rate eguali anticipate di euro 750,00 ciascuna, scadenti il giorno 5 di ciascun mese solare, a mezzo bonifico bancario sul c/c del locatore al seguente IBAN ........... Il pagamento del canone, o di quant’altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento del canone, decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza prevista, comporterà, senza necessità di costituzione in mora, la risoluzione immediata di diritto del presente contratto ai sensi della normativa vigente. A garanzia delle obbligazioni espresse il conduttore versa al proprietario che con la firma del presente contratto rilascia quietanza, la somma di euro 2.250,00 ( duemiladiecentocinquanta/00), da valersi come deposito cauzionale che non potrà essere scomputato dal canone e che verrà restituito alla scadenza del contratto, sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali compreso il pagamento di tutte le spese, menzionate all’art.4. Art.4. Oneri e accessori Sono a carico del conduttore le seguenti spese: energia elettrica, canone acqua, TARES o imposta equivalente, spese condominiali ordinarie. Art.5. Sublocazione/comodato d’uso/cessione del contratto. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o concedere in comodato, in toto o parte d'esso, i locali descritti, nonché cedere il presente contratto a terzi, pena la risoluzione immediata dello stesso ai sensi dell’art.1456 c.c.. Art.6. Consegna e stato dell’immobile locato. Il conduttore dichiara di aver visionato i sopra citati locali trovandoli confacenti all’uso convenuto e ricevendoli in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi (previo apposito verbale di consegna)diventando in tal senso custode delle stesse. Costui altresì s'impegna nel riconsegnargli i locali affidati nello stato di fatto e modo di cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore infine s' impegna al rispetto del dettame insito nel regolamento condominiale, dichiarando di aver ben appreso nelle articolazioni. Art.7. Modifiche e innovazioni. Al conduttore è apposto il veto per quanto riportato in epigrafe senza il preventivo consenso scritto del locatore. Art.8. Accessi. Il conduttore dovrà consentire l’accesso alla porzione di immobile da lui occupata al locatore e/o a persona da lui delegata per iscritto, avverso giustificati motivi. Nel caso in cui il locatore intenda vendere ad altri l’unità immobiliare, Il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno 2 (due) ore, concordando la visita almeno 48 ore prima. Art.9. Manleva responsabilità. Il Conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Art. 10. Attestazione di prestazione energetica. ll conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energeticadell’unità immobiliare in questione. Art.11. Disciplina applicabile e Foro competente. Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicano le disposizioni della Legge 27 luglio 1978, del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia. Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà competente il Foro di Roma. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Per le comunicazioni di cui all’art.2 del presente contratto le parti indicano i seguenti loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): - Conduttore: - Locatore: Art.12- Modifiche del contratto. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e come tale approvata previo Art.13. Oneri registrazione contratto. Le spese di registrazione del contratto, incluse le spese di bollo, sono solidamente ripartite tra le parti in equità. Art.14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il locatore ed il conduttore convengono reciprocamente nel comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti concernenti il titolo di locazione. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra dai convenuti. Art.15 Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del c.c. in tema di locazioni, alle norme vigenti, ed agli locali. ALLEGATI: 1.Planimetria 2. Regolamento condominiale 3. APE 4. Documenti di identità 5 Verbale di consegna chiavi 6.INVENTARIO Roma, 30/09/2021 (Proprietà) (Conduttore) **** Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente i patti di cui agli articoli 1,(Oggetto),2 (Durata, decorrenza e recesso),3(Canone di locazione e modalità di pagamento),4 (Oneri e accessori), 5 (Sublocazione/comodato d’uso/cessione del contratto),6 (Consegna e stato dell’immobile locato),7(Modifiche e innovazioni),8 (Accessi), 9 (Manleva responsabilità),10Attestazione di prestazione energetica ( Consegna),10(Modifiche e responsabilità),11(Disciplina applicabile e Foro competente),12( Modifiche del contratto),13(Oneri registrazione contratto),14(Autorizzazione al trattamento dei dati personali),15. (Proprietà). (Conduttore) Secondo Lei può andare o ci sono errori giuridici. Ringrazio anticipatamente e attendo un vostro riscontro cordialità.
Utente 10362

L’Avvocato risponde:

Gentile Utente, anzitutto è assolutamente sconsigliabile redigere o firmare un contratto di locazione senza l'ausilio di un Avvocato. I modelli che si trovano su internet spesso non sono aggiornati e sono anche pieni di errori. Poi in ogni locazione ci sono specifiche esigenze che vanno disciplinate e regolate più compiutamente. Poi non ha specificato se deve firmare il contratto nella qualità di locatore o di conduttore. Il contratto che Lei riporta contiene diversi errori e il contenuto di ogni articolo è veramente riduttivo. Ad esempio: a) mancano i dati anagrafici del proprietario (il Sig. Marco è nato il 23.10.19? ha 2 anni o 102?) e i dati dell'associazione; b) mancano i dati catastali dell'immobile; c) non è specificata la finalità della locazione (cioè a cosa deve essere adibito questo locale?); d) nell'art. 2 si prevede il diritto del conduttore di recedere quando gli pare, seppur con preavviso di 6 mesi (c.d. recesso convenzionale) clausola che avvantaggia il conduttore; e) l'art. 3 dovrebbe indicare il canone ANNUO (9.000) da ripartire in 12 mensilità da 750,00; f) manca la previsione dell'aggiornamento istat del canone; g) l'art. 8 sugli accessi è scritto male; h) l'art. 9 è scritto malissimo; i) l'art. 12 è incompleto?; j) alcuni allegati sono inutili. k) così come è inutile il richiamo agli artt. 1341 e 1342 per tutti gli articoli (la Cassazione da tempo ha chiarito che non si possono richiamare tutti gli articoli); l) non è previsto chi ha l'onere di registrare il contratto. Ecc ecc Le consiglio di rivolgersi ad un Legale di Sua fiducia per apportare tutte le modifiche ed integrazioni necessarie per una Sua maggior tutela ed evitare problematiche future. La maggior parte delle cause in giudizio sono generate da contratti scritti male. Qualora ne avesse necessità - per una consulenza più approfondita - potrà richiedere una consulenza diretta tramite il mio profilo. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it

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