Separazione: chi ha diritto alla casa?

Buongiorno, se chiedo separazione, sposati con bimbo dii 8 anni. Lui non vuole andare via dalla casa che è di sua proprietà. Che diritti ho? Entrambi lavoriamo. Grazie
Utente 9349

L’Avvocato risponde:

Buonasera. In caso di separazione, sono diversi i diritti e doveri di cui tener conto. Principalmente, in presenza di figli minori, si applica il cosiddetto affido condiviso o congiunto, ossia i figli vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso uno dei due, in genere, la madre. L’altro genitore, il padre, deve contribuire alle spese per le necessità dei figli, versando mensilmente un assegno di mantenimento e deve anche lasciare la casa familiare, anche se di sua proprietà, in quanto viene sempre assegnata al genitore che convive con i figli. Per un esame più accurato può contattarmi alla email: avvocatodecrescenzochiocciolapuntoit. Cordiali saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buongiorno, la richiesta merita un accurato approfondimento al fine di poterle rispondere adeguatamente. Per una consulenza puà contattarmi ai recapiti presenti sul mio website. Cordiali Saluti Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA MILANO - BARI
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Avvocato Dequo

Risposta in data 23/08/2021

Gentile Signora, con la pronuncia di separazione personale dei coniugi viene meno l’obbligo di coabitazione: ciò comporta che le parti sono autorizzate a non vivere più sotto lo stesso tetto. Nel caso in cui i coniugi raggiungano un accordo in via bonaria, essi possono stabilire liberamente a quale dei due spetterà la casa coniugale. In mancanza di accordo, sarà il giudice che emette il provvedimento di separazione a stabilire l’assegnazione della casa coniugale. In presenza di uno o più figli, l’abitazione coniugale viene assegnata al coniuge che ottiene il collocamento prevalente, ovverosia il genitore che convive con essi (nella maggior parte dei casi la madre), anche se non è proprietario dell’immobile. Ciò a tutela del miglior interesse dei figli ed al fine di evitare che gli stessi debbano abbandonare la casa in cui hanno sempre vissuto. Si tratta di un diritto di godimento provvisorio che consente al coniuge assegnatario dell’abitazione di utilizzare l’immobile, con il relativo corredo, che non fa venir meno il diritto di proprietà del quale è titolare l’altro coniuge, ma pone a suo carico il divieto di disporre dell’immobile per il periodo di vigenza del provvedimento giudiziale, che va individuato in relazione alle esigenze dei figli, minorenni o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Inoltre, il genitore non collocatario, a cui non viene assegnata l’abitazione coniugale, è obbligato per legge al versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Ai fini di un’approfondita disamina della Sua vicenda, La invito a contattarmi ai seguenti recapiti: Utenza fissa: 0445.364544; - Cellulare: 340.2899911. Cordiali saluti. Avv. Lorenzo Dall’Igna
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Avvocato Dequo

Risposta in data 23/08/2021

Signora buongiorno, mi rendo conto che sia una situazione complicata e delicata da affrontare. Purtroppo, sino al provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati e che assegna la casa coniugale, suo marito ha il diritto a permanere nella casa coniugale. Mi contatti ai miei recapiti (li trova sul mio profilo) le fornirò maggiori informazioni. Rimango a disposizione. Avv. Antonella Belvedere
Buongiorno Signora, la questione andrebbe approfondita in quanto sono diversi gli aspetti da valutare. Tenga presente che un bambino di 8 anni può essere tranquillamente collocato presso il padre, e sarà Lei a dover trovare un'altra sistemazione. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare senza impegno ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano

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