Risposta in data 29/03/2020
Buongiorno, il caso in esame appare potersi ricondurre nell'area del licenziamento disciplinare, previsto a norma dell'art. 3 della L. n. 604/1966. Si tratta del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, che è causato da un notevole inadempimento del dipendente agli obblighi contrattuali. Pertanto, a parere del datore di lavoro, lei ha tenuto una condotta lavorativa che ha leso il rapporto di fiducia con l'azienda, arrecandole un danno di immagine o patrimoniale. Inoltre mi informa che è stato parte del procedimento delineato dall'art. 7 della L. n. 300/70, per cui ha presentato le osservazioni scritte in merito alle contestazioni, mossele dal datore di lavoro, relative ad una condotta lesiva degli interessi aziendali. Lei ha, pertanto, confermato che il datore di lavoro ha ritenuto le motivazioni presentate a giustificazione della condotta contestata, come non sufficienti per reinserire nell'ambito del regolamento aziendale il suo operato, ed ha comminato il licenziamento, che ha assunto carattere disciplinare. Dal giorno in cui ha presentato le giustificazioni scritte fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, afferma di aver lavorato per tredici giorni, e che per l'emergenza sanitaria è stato sospeso dal servizio. La sospensione dell'attività lavorativa è disposta dal D.L. n. 9/2020, che prevede, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di sospendere dall'esercizio del prestazione di lavoro, il proprio dipendente, per ragioni attinenti alla tutela della sfera della salute individuale e collettiva. Tuttavia l'obbligo di sospensione per ragioni di salute, che è imposto al datore di lavoro, non elide il diritto del dipendente, al pagamento della retribuzione, che è normativamente e costituzionalemente garantita. Relativamente alla sua domanda, le posso confermare la presenza del diritto al pagamento della retribuzione per il mese in cui è stato sospeso dal lavoro, per ragioni che esulano dalla sfera di dominio del datore di lavoro. Inoltre, le confermo la possibilità di impugnare il licenziamento, secondo il D.L. n. 23/15, qualora ritenga illegittima la sanzione datoriale.