Licenziamento per cessata attività: cosa mi spetta?

Le scrivo da parte mia e di due miei ex colleghi . il 31 dicembre 2019 siamo stati licenziati dalla ditta ove prestavamo attività nel campo assistenza tecnica informatica in quando la ditta che è una DITTA INDIVIDUALE ha chiuso per cessata attività su decisione del titolare. Successivamente da verifiche effettuate sulle buste paga abbiamo rilevato che siamo stati assunti con un livello inferiore alle mansioni effettuate. A tal proposito esiste anche una mail inviata dallo studio di consulenza del lavoro al titolare nella quale lo si avverte dell'irregolarità. Volevamo sapere se è possibile avere un vostro parere in quanto vorremmo fare vertenza al titolare per il suddetto motivo.
Utente 3936

L’Avvocato risponde:

Buongiorno Sig. Vittorio, da quello che scrive, sussistono i presupposti per ottenere un risarcimento del danno. Se necessita di assistenza legale, mi contatti al 3280999150. Sarò lieto di assisterVi, e di farvi avere un preventivo scritto. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Buongiorno, come già precisato nella mia precedente risposta è possibile rivendicare le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte. Per farlo occorrerà inviare innanzitutto lettera formale di messa in mora all'azienda con cui diffidarla al pagamento degli importi. Sono a disposizione per fornirle assistenza, mi può contattare tramite il sito www.avvocatopietravaleria.it Cordiali saluti
AC
Antonio Cesarini
Avvocato Civilista

Risposta in data 03/06/2020

Buongiorno, premesso che la questione andrebbe esaminata con la documentazione, sulla scorta di quanto riferisce direi di sì, le differenze retributive potrebbero essere recuperate, tanto più che il consulente del lavoro ha fatto rilevare l'irregolarità dell'assunzione
AD
Avvocato Dequo

Risposta in data 03/06/2020

Buongiorno, secondo la legge il lavoratore deve avere una retribuzione commisurata al lavoro svolto, per cui se avete svolto mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore ed avere percepito una retribuzione inadeguata, a mio parere potete ricorrere all'ispettorato del lavoro e, eventualmente, al giudice, per avere riconosciute le differenze. Per una consulenza dettagliata presentinuna richiesta diretta. Cordiali saluti.
Immagine di profilo avvocato
Marco Sansone
Avvocato Amministrativista

Risposta in data 02/06/2020

Potete contestare entro i 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro detta irregolarità. Vi consiglierei di far predisporre dei conteggi da un consulente del lavoro, al fine di quantificare la possibile pretesa. Fatto ciò, la prima cosa da fare è un invito al pagamento della retribuzione e dei contributi non versati. In caso di mancato riscontro o mancato accordo (sempre preferibile), può adirsi il Giudice del Lavoro. Se avete bisogno di aiuto, potete scrivermi su marco()avvsansone.it

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