Buonasera. La giusta causa è prevista, oltre che per licenziamento, anche per le dimissioni (ex art. 2119 c.c) che, in tal caso, possono essere date senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, consentendo, inoltre, al lavoratore di richiedere, soprattutto, l’indennità di disoccupazione (esclusa, invece, in caso di licenziamento), oltre che l’indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni per giusta causa sono possibili in caso di un grave inadempimento del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno provvisoriamente. Il mancato pagamento della retribuzione è certamente un grave inadempimento e rientra tra i motivi che consentono le dimissioni per giusta causa (come, in genere, previsto anche dai vari CCNL di categoria). Tuttavia, non esiste, una disposizione legislativa che stabilisca il limite minimo di retribuzioni non pagate necessario ai fini delle dimissioni per giusta causa, mentre, la giurisprudenza dice, semplicemente, che il mancato pagamento delle retribuzioni, per poter legittimare il recesso in tronco del dipendente, deve essere reiterato e non occasionale (una recente setenza della Cassazione, del 23/03/2020, esclude la giusta causa di dimissioni se l’azienda in crisi non paga i dipendenti per breve tempo). Il mancato pagamento, nel suo caso, di due mensilità, oltre tredicesima e quattordicesima, sono, certamente, un inadempimento importante, che potrebbe essere già sufficiente per eventuali dimissioni per giusta causa, benchè, a mio avviso, l’omesso pagamento anche di una terza mensilità, non lascerebbe, probabilmente, alcun dubbio sulla legittimità delle sue dimissioni, in quanto ragionevoli, corrette e in buona fede. Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali Saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo