Licenziamento: quando è per giusta causa?

Buongiorno, vorrei sapere se mi posso licenziare per giusta causa, ho due mensilità arretrate più la tredicesima e la quattordicesima
Utente 9391

L’Avvocato risponde:

Buonasera. La giusta causa è prevista, oltre che per licenziamento, anche per le dimissioni (ex art. 2119 c.c) che, in tal caso, possono essere date senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, consentendo, inoltre, al lavoratore di richiedere, soprattutto, l’indennità di disoccupazione (esclusa, invece, in caso di licenziamento), oltre che l’indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni per giusta causa sono possibili in caso di un grave inadempimento del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno provvisoriamente. Il mancato pagamento della retribuzione è certamente un grave inadempimento e rientra tra i motivi che consentono le dimissioni per giusta causa (come, in genere, previsto anche dai vari CCNL di categoria). Tuttavia, non esiste, una disposizione legislativa che stabilisca il limite minimo di retribuzioni non pagate necessario ai fini delle dimissioni per giusta causa, mentre, la giurisprudenza dice, semplicemente, che il mancato pagamento delle retribuzioni, per poter legittimare il recesso in tronco del dipendente, deve essere reiterato e non occasionale (una recente setenza della Cassazione, del 23/03/2020, esclude la giusta causa di dimissioni se l’azienda in crisi non paga i dipendenti per breve tempo). Il mancato pagamento, nel suo caso, di due mensilità, oltre tredicesima e quattordicesima, sono, certamente, un inadempimento importante, che potrebbe essere già sufficiente per eventuali dimissioni per giusta causa, benchè, a mio avviso, l’omesso pagamento anche di una terza mensilità, non lascerebbe, probabilmente, alcun dubbio sulla legittimità delle sue dimissioni, in quanto ragionevoli, corrette e in buona fede. Per ulteriori contatti email: avvdecrescenzochiocciolaliberopuntoit. Cordiali Saluti Avv. Vincenzo de Crescenzo
Buonasera Signora, in teoria si posto che il mancato pagamento delle retribuzioni costituisce una giusta causa ( la Legge però non specifica esattamente quante retribuzioni e per quanto tempo.......), in pratica Le consiglio di procedere diversamente. Dimettendosi per giusta causa, l'Inps potrebbe non riconoscerle la Naspi ( ovvero l'assegno di disoccupazione per due anni ), con un danno per Lei molto elevato. Le consiglio di trovare un accordo con l'aiuto di un Avvocato specializzato in modo da stipulare con l'azienda un accordo di buona uscita che Le dia la sicurezza di percepire la disoccupazione. Sono a Sua disposizione senza alcun costo per Lei posto che le spese legali per questo tipo di accordi sono a carico del datore di lavoro. Le lascio il mio numero di portatile: 347.5343065. Per Studio legale Associato Zanardi Galimberti, Avv. Andrea Zanardi
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Avvocato Dequo

Risposta in data 24/08/2021

Buonasera, rientra nelle sue possibilità, dal momento che le dimissioni per giusta causa prevedono - tra le motivazioni - il ritardato e/o omesso pagamento della retribuzione. Conservi (o si faccia rilasciare) le buste paga e un estratto conto che attesti i mancati pagamenti. Le evidenzio che, in una siffatta ipotesi, le dimissioni devono avere specifiche caratteristiche e devono essere posta in essere mediante specifica procedura. Mi contatti se dovesse aver bisogno di ulteriori chiarimenti o di supporto legale. Le auguro una buona giornata. Avv. Antonella Belvedere

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