Buongiorno Nel 2018 ho fatto da garante alla mia ex compagna (conduttore)in un contratto di affitto della durata 4+4. Vorrei uscir fuori da questa responsabilità che durerebbe altri 6 anni anche se il conduttore paga regolarmente. Posso diffidare con una lettera conduttore e proprietario che venga risolto il contratto rispettando i tempi di preavviso (3 mesi)? Premetto che il proprietario ha stipulato anche una assicurazione per il mancato pagamento da me firmata. Come potrei comportarmi altrimenti? Grazie
Buongiorno, per rendere un parere completo e specifico è necessario esaminare la fidejussione da Lei rilasciata per verificare se siano state concordate deroghe alla disciplina generale e comunque le clausole sottoscritte. In termini di massima, consideri che il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale – nel Suo caso il pagamento del canone di locazione- purchè il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia coltivate diligentemente. Non è pertanto possibile “recedere” dalla fidejussione prestata, facendo venire meno gli obblighi di garanzia assunti nei confronti del creditore o, ancor peggio, incidere sul contratto stipulato dalle parti principali, esercitando diritti potestativi spettanti solo al conduttore (la facoltà di recesso anticipato dal contratto di locazione). Consideri, però, che il fidejussore: a)è liberato ove sia stato garantito l’adempimento di un’obbligazione futura e il creditore, senza specifica autorizzazione del fidejussore abbia fatto credito al debitore principale pur sapendo che le condizioni di quest’ultimo erano peggiorate, rendendo così difficile la soddisfazione del credito; b) il fidejussore, anche prima di ricevere la richiesta di pagamento del creditore, può agire contro il debitore affinchè quest’ultimo lo liberi dalla fidejussione prestata (o in difetto che gli presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso) quando: • il fidejussore è stato convenuto in giudizio per il pagamento; • il debitore è divenuto insolvente; • il debitore si era obbligato a liberare il fidejussore entro un certo termine; • il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine. Pertanto nel Suo caso, previo esame della fidejussione prestata, si potrebbe verificare se ricorrono gli estremi per chiedere al debitore – conduttore dell’immobile di liberarLa dalla fidejussione prestata. Cordiali saluti. Avv. Veronica Liviero
Buongiorno, per poterLe rispondere adeguatamente bisognerebbe visionare il relativo contratto di locazione. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
Gentile Utente, occorre necessariamente prendere visione del contratto. In particolare occorrerebbe verificare la natura e la durata della fideiussione pattuita. In linea di principio, il fideiussore del conduttore non può recedere liberamente dal contratto per la durata della locazione e fino al termine per il quale la garanzia è prestata. Tuttavia, se non è stato previsto un termine (dal momento che il contratto di locazione potrebbe essere tacitamente rinnovato alle rispettive scadenze), il fideiussore può legittimamente recedere dal contratto dando comunicazione prima della scadenza degli 8 anni, liberandosi pertanto per il periodo relativo alle successive proroghe. Può valutare, inoltre, di rinegoziare il contratto con il locatore eliminando la garanzia, oppure individuare con il consenso delle parti un sostituto garante. Resto a disposizione nel caso necessiti di una consulenza più approfondita. Cordiali saluti. Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it
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