Alla morte di un genitore , che ha concesso l’utilizzo di un bene immobile di cui era unico proprietario , a uno dei figli con un contratto registrato di comodato d’uso gratuito della durata di 10 anni , cosa succede? Il genitore superstite e gli altri figli eredi, possono chiedere la risoluzione del contratto? O sono obbligati a rispettare la scadenza? Grazie
Buonasera. Il decesso del genitore, a termini di legge (comodante), non legittima la risoluzione del contratto. Tuttavia, bisogna analizzare la situazione, per verificare se ci siano altri rimedi possibili da esperire. Nel caso volesse approfondire, può chiedere una consulenza telematica tramite i miei contatti ed analizzeremo la situazione. Cordialissimi saluti. Prof. Avv. Antonio Leggiero
Il codice civile contempla soltanto la morte del comodatario come causa di scioglimento del contratto e non anche la morte del comodante (1811 cc). Nel caso di decesso del comodante i suoi eredi succedono in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius. Potrebbero tuttavia richiedere la restituzione del bene nel caso di loro urgente ed imprevisto bisogno di utilizzo del bene (art. 1804 cc), ovvero nel caso in cui il comodatario non adempia alle proprie obbligazioni (art. 1809 comma 2 cc).
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