Dichiarazione di incapacità di intendere e volere postuma: vale?
Buongiorno, da documentazione medica che ho appena reperito, rilevo che mio padre, deceduto nel Novembre 2016, era affetto da decadimento cognitivo tale da incidere seriamente sulle sue capacità di intendere. In particolare dopo la data in cui è stata prodotta questa documentazione medica mio padre ha redatto testamento ed ha designato beneficiari di polizze assicurative estranei agli eredi legittimi. Posso richiedere la dichiarazione legale di incapacità di intendere e volere di mio padre oggi per allora e quindi fare annullare gli atti da lui compiuti a quel tempo anche considerando che sono trascorsi oltre 5 anni dalle date interessate?
Buongiorno, per rispondere al Suo quesito avrei necessità di conoscere la forma del testamento redatto da Suo padre (olografo o pubblico presso Notaio) e la data della sua pubblicazione. Sono a disposizione per ogni chiarimento. Avv. Sondra Fabbi Milano
Buongiorno, premesso che per impugnare il testamento per incapacità d'intendere e volere del testatore il termine di 5 anni inizia a decorrere dall'apertura della successione, ossia dal giorno del decesso, quanto da Lei scritto, se le condizioni di Suo padre, sussistenti al momento della redazione del testamento, hanno limitano la capacità di intendere e di volere, determinando di fatto la nullità del testamento, è possibile contestarne il suo contenuto. Inoltre, aggiungo che, non importa se tale incapacità fosse definitiva o solo provvisoria. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo
L’impugnazione del testamento per incapacità di intendere e volere può essere fatta entro cinque anni dall’apertura della successione, ossia dal decesso del testatore. Contrariamente a quanto spesso si pensa, è possibile contestare l’incapacità del testatore non solo nel caso di «testamento olografo» (quello cioè fatto in casa) ma anche di «testamento pubblico» (quello cioè redatto e custodito dal notaio). È vero che, in quest’ultimo caso, il pubblico ufficiale accerta non solo l’identità del dichiarante ma anche le sue condizioni psicofisiche, tuttavia non si tratta di una verifica medica e, pertanto, ben può essere sottoposta a successiva contestazione. Ergo, si attivi immediatamente ...
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