Gentile Signora, l'art. 620 codice civile prevede che chiunque sia in possesso di testamento olografo ha l'obbligo di presentarlo immediatamente al Notaio per la pubblicazione. Se non adempie, chiunque ne ha interesse può presentare un ricorso al tribunale per chiedere giudizialmente la fissazione di un termine massimo per la sua pubblicazione (nel Suo caso suppongo che nessuno abbia interesse alla pubblicazione del Testamento). In ogni caso senza la pubblicazione del testamento il beneficiario non può pretendere l'esecuzione. Tra l'altro l'art. 463 codice civile n. 5 ritiene "indegno" chi sopprime, cela o altera il testamento del soggetto deceduto. Non pubblicando il testamento, fermo restando quanto scritto sopra, troverà applicazione la successione legittima ex art. 565 c.c. L'eredità sarà devoluta al parente di grado più vicino. Resto a disposizione eventualmente avesse bisogno di una consulenza più approfondita tramite il mio profilo "Consulenza diretta". Avv. Antonino Ercolano - antoninoercolano()hotmail.it