Buongiorno il mio quesito è il seguente: è appena venuto a mancare mio suocero che non era sposato ma convivente. gli eredi diretti sono mia moglie e suo fratello, non ci sarà nessun tipo di problema o ostacolo da parte di mia suocera, quindi i fratelli si dovranno dividere ciò che il loro padre ha lasciato. Non c'è testamento. La domanda che le faccio è la seguente: quello che mio cognato ha già ampiamente ricevuto con bonifici costanti e ininterrotti per anni dal padre può essere detratto dalla sua parte di eredità? Tenga presente che mio cognato vive in una casa che è intestata al padre (e di cui non ha mai pagato le spese per anni perché le pagava il padre) mentre mio suocero viveva con la sua compagna (madre di mia moglie e di mio cognato) in un'altra casa sempre intestata a mio suocero e per un quarto a mia suocera. I passaggi quali sono a questo punto? I beni immobili saranno intestati ai figli dopodiché i figli decideranno come dividerseli? Ma la cosa che più mi preme è sapere se quello che mio cognato ha già incassato va a detrazione della sua parte. Grazie mille per la sua eventuale risposta
Gentile Utente Sulla base dei dati forniti dalla sua descrizione, premesso che il caso richiede ulteriore approfondimenti, le espongo quanto segue. I trasferimenti di denaro costanti, in questo caso bonifici tracciabili, sono riconducibili a liberalità (donazioni) e come tali contestabili dal legittimario leso, nella misura della riduzione subita dell'intero asse ereditario. A tal riguardo, al fine di ottenere quanto di spettanza, sarà possibile agire dapprima in riduzione, al fine di stabilire il quantum dell'asse ereditario e, successivamente, agire in reintegrazione. Con riguardo agli immobili, una volta presentata la dichiarazione di successione, sarà possibile procedere ad un atto di divisione ereditaria, a mezzo del quale gli eredi potranno scegliere come attribuire i vari beni a seguito di scioglimento della comunione. Si precisa, inoltre, che trattandosi di materia successoria, l'esperimento dell'azione di mediazione è obbligatoria e in tale sede potrebbe essere possibile far riconoscere all'altro erede le somme già percepite. Cordialmente Avv. Leonardo Baldi
Buongiorno, premesso che la questione andrebbe approfondita, in quanto ci sono diversi aspetti da chiarire e valutare, quello che Suo cognato ha ricevuto fino ad aggi è considerato un anticipo dell'eredità stessa. Se necessita, anche solo di una consulenza, mi può contattare ai recapiti indicati nel mio profilo. Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente. Avv. Fabio Casaburo Torino - Milano
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